Quando si parla di contratto di agenzia si è portati a pensare ad un istituto giuridico démodé, arcaico, obsoleto e ormai non più in linea con i tempi moderni, quasi espressione di una cultura imprenditoriale ormai tramontata.

Si pensa che il terzo millennio abbia creato ed introdotto nel panorama imprenditoriale nuovi, sostitutivi e più efficenti strumenti distributivi. L’avvento di internet, l’ e-commerce, la pubblicità paiono così i degni sostituti di tale forma distributiva, in linea con la modernità.

Ma non è così. Pur essendo ormai decorsi più di sessant’anni dalla sua iniziale definizione e regolamentazione legislativa, coincidente con l’entrata in vigore del codice civile italiano del ’42, il contratto di agenzia è ancora “vivo” ed attuale rappresentando, a tutt’oggi, uno degli strumenti giuridici maggiormente utilizzati dalla moderna imprenditoria per la commercializzazione dei propri prodotti e servizi.

Certo è che il contratto di agenzia non è l’unico contratto distributivo conosciuto dal nostro codice civile e dalla prassi commerciale.

Altri sono i contratti della distribuzione commerciale, ugualmente importanti, come la mediazione, il franchising e la concessione di vendita dai quali il contratto di agenzia si distingue per peculiarietà sue proprie che ne consentono una sua autonomia, oltre che normativa, anche sotto il profilo pratico. Centrale e prevalente nell’attività dell’agente di commercio è infatti la promozione di affari, intesa nel suo significato più ampio di promozione nella vendita dei prodotti della preponente alla clientela.

Indubbio è che con il contratto di agenzia e, così, con l’ausilio dell’agente di commercio, diviene possibile per l’azienda produttrice il conseguimento di un capillare inserimento e posizionamento nel mercato (e presso la clientela finale) dei prodotti e dei beni cui si indirizza la sua attività industriale; inserimento che, diversamente, richiederebbe l’impiego di forme distributive alternative, molto spesso meno efficaci ed incisive in termini di risultati vendita e a volte sicuramente più costose per l’impresa preponente medesima.

L’ agenzia costituisce, quindi, un modello contrattuale moderno, in linea con i tempi e le esigenze dell’imprenditoria, il quale, proprio in considerazione della sua attualità, ha costituito oggetto di precisi interventi legislativi a livello comunitario, come confermato dalla direttiva n. 86/653 che ne ha analiticamente disciplinato il suo contenuto, imponendo il conseguente adeguamento normativo agli Stati membri.

Adeguamento al quale si è attenuta l’Italia con l’approvazione del d.leg.vo 303/91, che ha rappresentato una vera e propria svolta nella disciplina ormai obsoleta e consolidata del contratto di agenzia, integrando la normativa già contenuta nel codice civile agli artt. 1742 e ss. codice civile e quella contenuta negli AEC (Accordi Economici Collettivi) e apportando notevoli innovazioni, sicuramente molto vantaggiose per gli agenti di commercio soprattutto sul piano del riconoscimento dell’indennità di scioglimento determinata seguendo criteri diversi (e a volte migliorativi) rispetto a quelli di cui agli AEC; criteri non sempre recepiti dalla giurisprudenza nazionale ma ribaditi dalla pronuncia della Corte Giustizia 23.3.2006, cui ha fatto seguito la recente sentenza della Corte di Cassazione 21309/2006.

Al d.leg.vo 303/91 va poi, da ultimo, ad aggiungersi il d.leg.vo 65/99, il quale, espressione conclusiva del processo di recepimento della Direttiva comunitaria n. 86/653, ha apportato, dove si rivelava indispensabile, gli opportuni aggiustamenti alla precedente disciplina del ’91.

Provvedimenti, questi, cui si aggiunge l’ art. 23 della legge comunitaria n. 422/2000 che, in attuazione del comma 4 dell’art. 20 della Direttiva Comunitaria n. 86/653, ha introdotto la c.d. indennità di non concorrenza, integrando l’art. 1751 bis codice civile.

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