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Quando si parla di
contratto di agenzia
si è
portati a pensare ad un istituto giuridico démodé, arcaico,
obsoleto e ormai non più in linea con i tempi moderni, quasi espressione di una cultura
imprenditoriale ormai tramontata.
Si pensa che il terzo
millennio abbia creato ed introdotto nel panorama imprenditoriale
nuovi, sostitutivi e più efficenti strumenti distributivi. L'avvento di
internet, l' e-commerce, la pubblicità paiono
così i degni sostituti di tale forma distributiva, in linea con la
modernità.
Ma non è così.
Pur essendo ormai decorsi più di sessant'anni dalla sua
iniziale definizione e regolamentazione legislativa, coincidente con
l'entrata in vigore del codice civile italiano del '42, il
contratto di agenzia
è ancora "vivo" ed attuale rappresentando, a tutt'oggi, uno degli
strumenti giuridici maggiormente utilizzati dalla moderna imprenditoria per la
commercializzazione dei propri prodotti e servizi.
Certo è che il
contratto di agenzia non è l'unico contratto distributivo conosciuto
dal nostro codice civile e dalla prassi commerciale.
Altri sono i
contratti
della distribuzione commerciale, ugualmente importanti,
come la
mediazione,
il
franchising
e la
concessione di vendita
dai quali il contratto
di agenzia si distingue per peculiarietà sue proprie che ne
consentono una sua autonomia, oltre che normativa, anche sotto il
profilo pratico. Centrale e prevalente nell'attività dell'agente di
commercio è
infatti la
promozione di affari,
intesa nel suo significato più ampio di promozione nella vendita dei
prodotti della preponente alla clientela.
Indubbio è che con il
contratto di agenzia e,
così, con l'ausilio dell'agente di commercio, diviene
possibile per l'azienda produttrice il conseguimento di un capillare inserimento
e posizionamento nel mercato (e presso la clientela finale) dei prodotti
e dei beni cui si indirizza la sua attività industriale;
inserimento che, diversamente, richiederebbe l'impiego di forme
distributive alternative, molto spesso meno efficaci ed incisive in
termini di risultati vendita e a volte sicuramente più costose per
l'impresa preponente medesima.
L'
agenzia costituisce, quindi, un modello contrattuale moderno, in
linea con i tempi e le esigenze dell'imprenditoria,
il quale, proprio in considerazione della sua attualità, ha
costituito oggetto di precisi interventi legislativi a livello
comunitario, come confermato dalla
direttiva n. 86/653
che ne ha analiticamente disciplinato il suo contenuto, imponendo il
conseguente adeguamento normativo agli
Stati membri.
Adeguamento al quale si è
attenuta l'Italia con l'approvazione del
d.leg.vo 303/91,
che ha rappresentato una vera e propria svolta nella disciplina
ormai obsoleta e consolidata del contratto di agenzia, integrando la
normativa già contenuta nel codice civile agli
artt. 1742 e ss. codice civile
e quella contenuta negli
AEC
(Accordi Economici Collettivi) e apportando notevoli innovazioni,
sicuramente molto vantaggiose per gli agenti di commercio
soprattutto sul piano del riconoscimento dell'indennità di
scioglimento determinata seguendo criteri diversi (e a volte
migliorativi) rispetto a quelli di cui
agli
AEC;
criteri
non sempre recepiti dalla
giurisprudenza nazionale ma ribaditi dalla pronuncia della
Corte Giustizia 23.3.2006,
cui ha fatto seguito
la recente sentenza della
Corte di Cassazione 21309/2006.
Al d.leg.vo 303/91
va poi, da ultimo, ad aggiungersi il
d.leg.vo 65/99,
il quale, espressione conclusiva del processo di recepimento della
Direttiva comunitaria n. 86/653, ha apportato, dove si rivelava
indispensabile, gli opportuni aggiustamenti alla precedente
disciplina del '91.
Provvedimenti, questi,
cui si aggiunge l'
art. 23 della legge comunitaria n. 422/2000
che, in attuazione del comma 4 dell'art. 20 della Direttiva
Comunitaria n. 86/653, ha introdotto la c.d. indennità di non
concorrenza, integrando l'art. 1751 bis
codice
civile.