Cessione dell’azienda preponente e contratto di agenzia

Un’ aspetto sempre più ricorrente nella moderna distribuzione commerciale riguarda la cessione di azienda con conseguente trasferimento dei contratti ad essa inerenti tra i quali il contratto di agenzia.

Ci si chiede se il verificarsi di una tale eventualità dia il destro all’agente per recedere dal contratto di agenzia che lo vede trasferito al “nuovo preponente”.

L’art. 2558 c.c., in tema di cessione di azienda con preciso riferimento alla successione dei contratti ad essa afferenti dispone: <<Se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto>>.

Da tale norma emerge che l’agente ha la possibilità di recedere dal rapporto di agenzia, preservando così le indennità maturate, semprechè sussista una giusta causa ed il recesso sia azionato entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.

Ciò stante, l’attenzione si sposta inequivocabilmente sul “quando” esista una giusta causa che legittimi siffatto recesso per giusta.

Sicuramente quando la solvibilità del nuovo preponente cessionario sia dubbia non presentando una sufficiente garanzia di solidità finanziaria.

Oppure quando la sostituzione del cessionario al cedente quale controparte del rapporto contrattuale realizza una situazione in vista della quale si sarebbe rifiutato di contrarre se l’avesse conosciuta in tempo utile; ragioni queste che possono riguardare l’identità, e le qualità, del nuovo soggetto, che subentra nel contratto come imprenditore cessionario, e in particolare la sua affidabilità economica.

O quando la ditta preponente cedente abbia omesso di preavvertire l’agente sulla cessione di azienda; anche la cessione dell’azienda, con conseguente subingresso nel rapporto del cessionario, può integrare una ipotesi di giusta causa di recesso, se attuata con modalità tali da comportare violazione degli obblighi di correttezza e buona fede nei confronti dell’agente.

Tale è il caso, considerato da Cass. 12.10.2007, n.21445, in cui la preponente si limiti a comunicare l’avvenuta cessione di azienda e la prosecuzione del rapporto con la cessionaria, cui faccia seguito la dichiarazione dell’agente di non accettare il trasferimento.

Secondo la S.C., se non può essere configurato un obbligo sistematico di chi cede una azienda di informare preventivamente i propri agenti della cessione dell’azienda e dell’identità del cessionario, è anche vero che ai sensi dell’art. 1175 c.c. le parti di un rapporto obbligatorio “devono comportarsi secondo le regole della correttezza”, e che ai sensi dell’art. 1375 c.c. contratto deve essere eseguito secondo buona fede.”

Regole, queste, di carattere generale ed applicabili anche al contratto di agenzia, come a qualsiasi altro contratto, ed alle obbligazioni che ne derivano.

La violazione di questi obblighi di lealtà e buona fede comporta la responsabilità per i danni, che eventualmente possano esserne derivati, e, con specifico riferimento al contratto di agenzia, può comportare, se la sua gravita lo giustifica, una giusta causa di soluzione del risoluzione del rapporto.

Da ciò ne consegue il correlativo diritto dell’agente a vedersi riconosciuta la relativa indennità di cessazione del rapporto come prevista dall’ art. 1751 c.c.