App. Milano sez. lav., 27.5.2021, n.503 – La forma del contratto di agenzia

Ai fini della delibazione del giudizio il collegio premette il convincimento secondo cui la prescrizione di forma di cui all’art. 1742 c.c. importi che sia la prova dell’esistenza del contratto a dover essere scritta e non già il contratto stesso, che, quand’anche stipulato verbalmente, sarebbe comunque valido ed efficace.

Osserva il collegio che la prescrizione della forma ha effetti solo sul piano processuale e, in particolare, nel caso in cui la forma sia richiesta ad probationem, la conseguenza consiste nell’esclusione ed inammissibilità della prova testimoniale e di quella per presunzioni (Cass. 4167/96).

L’indicato convincimento del collegio trova riscontro nell’orientamento della S.C. che, da ultimo e proprio con la decisione citata dallo stesso primo giudice (n.32984/19), ha confermato l’indirizzo già manifestato con la sentenza n. 1824/2013, secondo cui “la forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta ad probationem con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l’esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l’esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un’interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole”.

Ciò posto, dalla disamina della documentazione a corredo del ricorso emergono, ad avviso del collegio, inequivoci elementi significanti sia l’esecuzione volontaria del contratto, sia la sua ricognizione, da parte dell’appellata.