Mancata designazione della zona. Ricorrenza del contratto di agenzia
Con una interessante sentenza (n. 4217/20016) la Cassazione è tornata nuovamente sul tema della mancata designazione della zona.
Se, in particolare, può sussistere un contratto di agenzia anche laddove non sia stata specificata la zona.
Dovendosi attribuire valore determinante all’effettivo svolgimento del rapporto – quindi ancora una volta assumendo valore decisivo non l’aspetto formale ma sostanziale del rapporto – la S.C. giunge alla conclusione che un contratto di agenzia debba ritenersi ugualmente sussistente anche qualora manchi nel testo contrattuale un precisa individuazione della zona assumendo valore l’ambito territoriale nel quale le parti operano.
Quindi, riprendendo la parte motiva della decisione sul punto, la S.C. afferma: “Caratteri distintivi del contratto di agenzia (Cass., n. 12776 del 2012) sono la continuita’ e la stabilita’ dell’attivita’ dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest’ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealta’, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Peraltro, la configurabilita’ del contratto di agenzia non trova ostacolo nel fatto che l’atto di conferimento dell’incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l’incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano”