Diritto alle provvigioni e onere della prova
Con una recente pronuncia la Cassazione ha confermato il proprio orientamento ribadendo il principio in virtù del quale incombe sull’agente che agisce in giudizio l’onere della prova di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa.
Si è così affermato che <<laddove l’agente agisca in giudizio per il pagamento delle provvigioni, lo stesso è onerato della prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi, potendo, a tali fini, ricorrere alla richiesta dell’ordine di esibizione delle scritture contabili, stante la funzione di strumento istruttorio residuale a questo assegnato dall’ordinamento, solo se la prova del fatto non è acquisibile aliunde e se l’iniziativa non ha finalità meramente esplorative, presupposti la cui ricorrenza è rimessa al giudice di merito cosicché il mancato esercizio da parte di questi del relativo potere discrezionale non è sindacabile in questa sede, esclusa in ogni caso la possibilità di supplire al difetto di prova con la richiesta di consulenza tecnica, non essendo questa ammissibile per l’accertamento di fatti non provati dalla parte>>.