Egitto
In Egitto il contratto di agenzia viene disciplinato dal Commercial Agency Law n. 120/1982 e successive modifiche, che sostanzialmente si incentra su aspetti puramente amministrativi quali la registrazione dell’agente al registro speciale degli agenti e mediatori commerciali istituito presso il Ministero dell’Economia e del Commercio Estero del contratto, i requisiti necessari per l’iscrizione al predetto registro, gli obblighi fiscali e le sanzioni. Per quanto qui non espressamente disciplinato trovano comunque applicazione le norme di cui agli artt. 148 – 165 (Codice di commercio, legge n. 17/1999) in materia di contratti di intermediazione Trattandosi di contratto tipico la prevalenza discplinare è attribuita alla normativa statuale esistente anche se le parti, per quanto non diversamente stabilito dal legislatore, hanno ampia facoltà di disciplinare il rapporto.
Quindi riassumendo:
Fonti principali
- Commercial Agency Law n. 120/1982 + regolamento esecutivo: disciplina registro degli agenti e mediatori, requisiti soggettivi (nazionalità/assetto proprietario), obbligo di registrazione e sanzioni per chi opera senza iscrizione. Testo (EN) e schede ufficiali del Ministero/GOEIC.
- Trade/Commercial Law n. 17/1999: contiene le norme sostanziali sull’agenzia (forma scritta, contenuti minimi, effetti verso terzi, profili di cessazione).
- Codice civile egiziano: principi generali contrattuali e sull’agenzia (mandato/wakāla), scelta della legge applicabile.
Punti chiave operativi
1) Forma e contenuti
- L’accordo di agenzia deve essere scritto e indicare: limiti dei poteri, remunerazione, area di attività, durata se a termine.
2) Registrazione e requisiti dell’agente
- È vietato svolgere attività di agenzia/mediazione senza iscrizione nel Commercial Agents & Intermediaries Register presso il Ministero competente (GOEIC). Previste sanzioni.
- Requisiti tipici per l’iscrizione (per persone fisiche/giuridiche): cittadinanza egiziana (o naturalizzazione da ≥ 10 anni), proprietà del capitale egiziana, amministratori/board egiziani; formalità di vidimazione/legittimazione per i contratti con principali esteri. (Eccezioni per società del settore pubblico.)
3) Rapporti con terzi e ambiti
- La legge commerciale regola la rappresentanza, i limiti dell’autorità e alcuni vincoli (es. possibilità di rappresentare più imprese nell’area solo se espressamente pattuito).
4) Durata, scioglimento e compensi di fine rapporto
- Il sistema egiziano non replica il modello UE: non esiste un diritto “automatico” all’indennità di cessazione come la nostra Dir. 86/653/CEE.
- Storico importante: l’art. 189 del Trade Law (che riconosceva una “goodwill compensation” al mancato rinnovo dei contratti a termine) è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale (2012), con caducazione anche della prima parte dell’art. 190 collegato. Risultato: niente compenso legale automatico per il mancato rinnovo del contratto a termine.
- Resta ferma la possibilità di danni secondo diritto comune (es. recesso contrario a buona fede/inadempimento), ma non è una “indennità” automatica: dipende da pattuizioni e prova del pregiudizio. (Dottrina/prassi confermano che l’agenzia è vista come rapporto nell’interesse di entrambe le parti: art. 188; la compensazione oggi è caso per caso).
Checklist contrattuale (Egitto)
- Scrittura + allegati tecnici (territorio, target, KPI, provvigioni, spese).
- Prova di registrazione dell’agente al Register (e requisiti GOEIC) come condizione di efficacia dei pagamenti.
- Clausole su esclusiva/non esclusiva, subagenti, rendicontazione, audit, IP/brand use, concorrenza e post-termination.
- Cessazione: regolare le ipotesi di recesso, eventuale preavviso, e un meccanismo di compensazione (se voluto), consapevoli dell’effetto dell’annullamento dell’art. 189.
