Provvigione nel caso di più mediatori
Qualora la conclusione dell’affare sia ascrivibilee non già all’intervento di un singolo mediatore ma di una pluralità di mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione.
Così prevede l’art. 1758 c.c. il quale concerne sia l’ipotesi in cui l’intermediato si avvalga congiuntamente di più mediatori, sia quello in cui l’intervento dei mediatori si verifichi successivamente sulla base di più incarichi non contemporanei.
Ai fini del sorgere in capo a ciascuno di essi del diritto ad una parte della provvigione non è determinante la contemporaneità della loro opera intermediatrice ma l’esistenza di un nesso causale tra i singoli interventi, che si manifestano nella presa di contatto con le parti contraenti, e la conclusione dell’affare.
Dal rapporto di concausalità tra i singoli interventi mediatori e la conclusione dell’affare deriva la conseguente ammissibilità di tale diritto anche nel caso in cui, dopo una cooperazione iniziale, l’affare venga poi concluso per l’effetto dell’intervento di uno solo dei mediatori.
Diverso si presenta invece il caso in cui, pur assistendosi ad un’opera parallela di più mediatori, questa, in realtà, risulti fondata su distinti contratti di mediazione, stipulati da ciascuna delle parti e svincolata da qualunque forma di cooperazione tragli stessi.
Qui, difettando il requisito della concausalità degli interventi mediatori, non troverà applicazione l’art. 1758 c.c. e, pertanto, ogni mediatore che ha partecipato alla conclusione dell’affare avrà diritto di pretendere la corresponsione dell’intera provvigione da colui che gli ha conferito l’incarico