Provvigione nel contratto nullo
L’ipotesi della nullità del contratto intermediato, ai fini della provvigione, non è contemplata specificamente dal legislatore, il quale si limita a contemplare solamente le ipotesi di sua inefficacia e di sua annullabilità o rescindibilità (art. 1757 c.c.).
Ciononostante l’art. 1757 c.c. viene ritenuto ugualmente applicabile anche al caso di nullità del contratto intermediato.
In proposito si osserva infatti che il contratto mediato, pur essendo nullo, non per questo non può produrre i propri effetti.
La causa di nullità può infatti rimanere ad uno stato potenziale e come tale, finchè non venga eccepita, non incidere sulla stessa esecuzione del contratto.
Perchè possa escludersi il diritto del mediatore al compenso non è quindi sufficiente la presenza nel contratto principale di un vizio di tale sorta, occorrendo altresì che lo stesso venga accertato.
Pertanto, finchè detto vizio non viene pronunciato e resta latente, dimodochè le parti potrebbero dare esecuzione allo stesso, non può negarsi il diritto del mediatore al compenso.
Di diverso avviso è la giurisprudenza, propensa ad escludere il diritto alla provvigione nel caso nullità del contratto principale.
Conseguenza, questa, da ricercarsi nel fatto che se il contratto nullo non produce alcun effetto giuridico, non attuandosi così l’interesse perseguito dalle parti, a maggior ragione non si può configurare in capo al mediatore il diritto alla provvigione.
Diversa è, invece, l’ipotesi della conversione del contratto nullo (art. 1424 c.c.).
Qui il mediatore avrà ugulamente diritto alla provvigione.