Provvigione nei contratti invalidi
Il diritto del mediatore alla provvigione rimane integro anche nell’ipotesi in cui il contratto principale sia annullabile o rescindibile, semprechè egli non abbia conosciuto la causa di invalidità.
In questo senso dispone il 3° comma dell’art. 1757 c.c.
Così il mediatore che al momento della conclusione dell’affare, non conosce l’esistenza di una causa d’invalidità del contratto vanterà ugualmente diritto alla provvigione dal momento in cui il contratto si è formalmente perfezionato, e non lo perde in conseguenza dell’eventuale causa di invalidità.