Provvigione: identificazione

Secondo quanto prevede l’ art. 1755, 1° comma, c.c., il diritto del mediatore alla provvigione presuppone che:


a) l’affare sia stato concluso e
b) la conclusione sia avvenuta per effetto del suo intervento.

Il semplice esercizio dell’opera mediatoria come anche la messa in relazione delle parti sono dunque irrilevanti sul piano del riconoscimento in favore del mediatore di un compenso qualora, queste attività, non conseguano lo scopo ultimo cui si rivolge la mediazione stessa, rappresentato, dalla conclusione dell’affare intermediato.

La interdipendenza conclusione dell’affare-provvigione, costituisce un elemento qualificante ai fini della identificazione della mediazione, la quale, diversamente, non potrebbe configurarsi come tale.

Affinchè l’affare possa ritenersi concluso e, così, configurabile il diritto del mediatore alla provvigione, occorre che l’interesse economico perseguito dalle parti abbia ottenuto la tutela dell’ordinamento giuridico.

Occorre cioè che la fattispecie contrattuale nella quale si è svolta l’attività intermediatrice sia idonea a realizzare gli effetti giuridici voluti dalle parti al fine di conseguire l’interesse che le ha mosse alla stipulazione, e così, possa essere tutelata attraverso le opportune azioni in giudizio.