Provvigione: calcolo

La determinazione del compenso spettante al mediatore e la misura in cui esso va distribuito tra i contraenti devono avvenire sulla base di criteri indicati dalla legge.

Al riguardo si osserva che l’ art. 1755, 2° comma, c.c. prevede espressamente che «la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti» in mancanza di <<patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità>>.

Tale norma va però coordinata con quella introdotta dall’art. 6, 2° comma, della L. 39/1989, il quale dispone che «la misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti sono determinate dalle giunte camerali, sentito il parere della commissione provinciale di cui all’ari. 7 e tenuto conto degli usi locali».

Norma questa che non deve intendersi abrogativa di quella contenuta nell’ art. 1755 c.c. ma integrativa.

Il riferimento alle tariffe professionali verrebbe quindi ora sostituito dalle tariffe camerali determinate sulla base di un parametro quantitativo rappresentato dagli usi locali.

Dall’esame della disposizione contenuta nell’ art. 1755, 2° comma, c. c. traspare che, per la determinazione della ricompensa spettante al mediatore, prioritario è l’accordo tra le parti e il mediatore.

Accordo che, alla stregua dei principi in tema di autonomia contrattuale, potrà assumere i più diversi contenuti, sempreché ritenuti compatibili con la natura della stessa mediazione.

Sulla base di un intervenuto accordo con il mediatore le parti intermediate potranno così ripartire fra loro l’onere di pagamento della provvigione in misura diversa.

Potranno anche escludere che una di esse sia tenuta al pagamento della quota provvigionale (c.d. clausola «franco di mediazione», «franco provvigione» o altre equivalenti).

Ammissibile potrà anche essere la pattuizione di una provvigione di particolare ed elevata misura, ancorata ad una intensa opera intermediatrice del mediatore di modo che, qualora ciò non si realizzi essa sarà dovuta in una misura minore o in quella d’uso.

In ogni la provvigione dovrà essere calcolata avendosi riguardo al valore economico dell’affare concluso di modo che nella differenza tra quanto effettivamente pagato dal compratore e quanto indicato nell’atto di compravendita il compenso del mediatore andrà determinato con riferimento al prezzo reale pagato dall’acquirente.