Provvigione e contratti condizionali – Art. 1757 c.c.
L’art. 1757, 1° comma, c.c., prevede che <<se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui si verifica la condizione>> mentre il 2° comma prevede che <<se il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, il diritto alla provvigione non viene meno col verificarsi della condizione>>.
Dalla disposizione in esame si ricava dunque il principio secondo cui, da un lato il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la fattispecie dell’affare è completa, nel senso che si produce o è obiettivamente certo che si produrrà l’effetto voluto dalle parti, e, dall’altro, che una volta realizzatosi tale effetto, il diritto alla provvigione è insensibile alle vicende ulteriori che possono eventualmente interessare il contratto mediato.
Il mediatore non può così pretendere il pagamento del compenso sino a quando la condizione sospensiva non si sia verificata pur potendo compiere, a norma dell’art. 1356, 1° comma,c.c. gli atti conservativi idonei al mantenimento del suo diritto.
Da rilevare che l’art. 1757, 1° comma, c.c. va ritenuto applicabile non solo per quanto riguarda la condizione sospensiva ma in ogni ipotesi in cui l’efficacia del contratto sia sospesa fino all’avverarsi di un evento futuro ed obiettivamente incerto.
L’esempio è quello del contratto subordinato al rilascio di un’autorizzazione amministrativa.
Qui il diritto del mediatore alla provvigione sorge solo in conseguenza dell’avverarsi di tale condizione.
Nell’ipotesi, infine, che l’avveramento della condizione sia mancato per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo verificarsi, essa dovrà considerarsi, ai sensi dell’art. 1359 c.c., ugualmente realizzata.
Nel caso, invece, di sottoposizione del contratto principale a condizione risolutiva, l’art. 1757, 2° comma, c.c. sancisce l’irrilevanza, quanto al diritto alla provvigione, delle vicende successive alla conclusione dell’affare, che toccano il rapporto giuridico.
Ne deriva che il diritto del mediatore alla ricompensa per l’opera prestata non viene assolutamente intaccato da quelle situazione che possono eventualmente seguire la conclusione dell’affare, inficiandone la sua efficacia.
Ad uguali conclusioni si giunge anche nell’ipotesi in cui il contratto, originariamente valido ed efficace, venga meno per una causa sopravvenuta,quale una sua revoca convenzionale o una sua risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., come pure una revoca ai sensi dell’art. 2901 c.c.
In tale ipotesi, immutato il diritto del mediatore alla provvigione pattuita.