Provvigione e contratti simulati
La questione se il mediatore abbia diritto alla provvigione nel caso di contratti simulati, viene diversamente risolto dalla dottrina a secondo se il mediatore sia o non partecipe alla simulazione.
Nel primo caso, si sostiene, se la simulazione è assoluta, non potendosi sostenere che vi sia stata conclusione dell’affare, nulla è dovuto al mediatore, mentre, se si tratta di simulazione relativa, la provvigione è dovuta e va commisurata al negozio dissimulato.
Nel secondo caso il mediatore il mediatore ha invece diritto alla provvigione in quanto, dovendosi considerare terzo di buona fede a lui non sarebbe opponibile la simulazione ai sensi dell’art. 1415 c.c. (Azzolina 1955, pag. 148).
Nel medesimo senso si orienta una ormai risalente giurisprudenza secondo la quale la simulazione assoluta non è opponibile al mediatore estraneo all’accordo simulatorio al fine di escludere il suo diritto alla provvigione e ciò in quanto egli si pone al di fuori della formulazione tecnica dei singoli patti contrattuali (Cass. 27.4.73, n.1153; Trib. S.M. Capua Vetere 10.8.53, Foro it., 1954, I, 853).