Prescrizione

Il diritto alla provvigione si prescrive in un anno a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2950 c.c.).

Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione coincide con quello della conclusione dell’affare.

Qualora la conclusione dell’affare sia sottoposta a condizione sospensiva oppure sia subordinata ad un evento successivo il perfezionarsi della (dello) stessa (stesso) rappresenterà il momento iniziale dal quale comincerà a decorrere la prescrizione.