Provvigione: nascita

Il diritto del mediatore alla provvigione nasce nel momento e nel luogo in cui il vincolo stesso si perfeziona mediante l’incontro dei consensi con le parti intermediate e, cioè, con l’accettazione dell’incarico da parte del mediatore, e si perfeziona con la conclusione dell’affare intermediato.

La conclusione del contratto di mediazione presuppone che vi sia il conferimento di un incarico espresso ovvero, qualora sia stato lo stesso mediatore a iniziare la sua opera, vi sia la manifestazione espressa o tacita della volontà delle parti di accettare la sua opera.

Il diritto del mediatore alla provvigione deve essere inteso in senso oggettivo: esso sussiste anche se le parti dell’affare sostituiscano altre a se stesse nella stipulazione conclusiva.

Tale diritto che sussiste anche se l’intervento del mediatore sia successivo a prodromiche trattative autonome e indipendenti da parte del soggetti poi intermediati.