Pluralità di mediatori
Qualora la conclusione dell’affare sia conseguente riferibile all’intervento di una pluralità di mediatori, ciascuno di essi ha diritto ad una quota della provvigione.
Così stabilisce l’ art. 1758 c.c. il quale considera sia l’ipotesi in cui l’intermediato si avvalga congiuntamente di più mediatori, sia quello in cui l’intervento dei mediatori si verifichi successivamente sulla base di più incarichi non contemporanei .
Perchè sorga per ciascuno dei mediatori il diritto ad una parte della provvigione non è sufficiente la contemporaneità della loro opera intermediatrice ma l’esistenza di un nesso causale tra i singoli interventi, che si manifestano nella presa di contatto con le parti contraenti, e la conclusione dell’affare.
Dall’esistenza del rapporto di concausalità tra i singoli interventi mediatori e la conclusione dell’affare consegue il soprgere di tale diritto.
E ciò anche qualora dopo una iniziale cooperazione, l’affare sia poi concluso per effetto di uno dei mediatori intervenuti.