Obblighi delle parti intermediate
Il legislatore, al di là dell’obbligo di rimborso delle spese (art. 1756 c.c.) e di quello fondamentale di pagare la provvigione (art. 1755 c.c.), non introduce alcun a disposizione regolatrice della condotta delle parti.
Con ciò deve ritenersi che in assenza di una norma precisa le parti dell’affare siano tenute a comportarsi secondo buona fede e quindi ad astenersi da tutti quei comportamenti che potrebbero risultare contrari ai principi della correttezza e della lealtà.
Si è così stabilito che l’intermediato, pur essendo di regola libero di concludere o meno l’affare, trovando ciò, del resto, fondamento nel principio generale di autonomia contrattuale, deve in ogni caso comunicare al mediatore l’eventuale intenzione di recedere dal contratto, al fine di impedire che quest’ultimo svolga un lavoro a vuoto e sostenga spese inutili.
Ne deriva che, se da una parte deve ammettersi l’insindacabilità dei motivi in base ai quali una delle parti rifiuta di concludere l’affare, anche dopo che il mediatore l’abbia posta in relazione con un altro soggetto, dall’altra deve configurarsi quale dovere per l’intermediato il comunicare al mediatore il proposito di recedere dal contratto di mediazione evitandosi così che, con il suo comportamento, frustri lo scopo perseguito dal mediatore di guadagnare il giusto compenso.
Ulteriori ipotesi di violazione del principio di buona fede vanno ravvisate nel comportamento dell’intermediato che, conoscendo l’obiettiva impossibilità di concludere un determinato affare, abbia, ciononostante, conferito ugualmente l’incarico al mediatore (App.Torino, 12.2.30, in Foro it., 1930, I, 934), come anche in quello dell’intermediato che ometta di comunicare al mediatore tutte quelle notizie che, una volta concluso il contratto,si rivelino utili ai fini della determinazione della provvigione.
Deve altresì considerarsi violazione del dovere di correttezza la mancata comunicazione al mediatore, una volta che il contratto si stato concluso, di tutte le notizie necessari perchè costui possa determinare la provvigione che gli è dovuta.