Obblighi del mediatore scaturenti da patti speciali
Accanto a quelli che possono considerarsi come tipici obblighi scaurenti per il mediatore dal contratto di mediazione, le parti hanno facoltà di aggiungerne altri, non pienamente connaturali al rapporto in questione, ma ciononostante sempre compatibili con la sua funzione.
La loro previsione si giustifica infatti per la evidente finalità di favorire e facilitare, soprattutto attraverso un’estensione degli obblighi del mediatore, e, conseguentemente, un aggravamento del rischio a suo carico, la esecuzione dell’affare promosso.
Così, con il rendere ammissibile l’assunzione da parte del mediatore di ben più gravi responsabilità che non dipendono dalla messa in relazione delle parti ma, rispetto ad essa, si pongono in una posizione di accessorietà, si vogliono restringere i casi di insuccesso o comunque di non felice attuazione delle trattative intercorse tra le parti.
Un esempio è costituito dalla norma contenuta nell’art. 1763 c.c., che prevede la facoltà del mediatore di prestare fideiussione per l’adempimento degli obblighi delle parti.
Attraverso tale disposizione si tende infatti ad eliminare qualunque inconveniente legato all’esecuzione dell’affare e conseguente alla possibile incapacità di una delle parti di adempiere alla propria obbligazione
