Mediazione: nozione
L’ art. 1754 c.c. individua il mediatore nella figura di chi mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Sin dalla stessa definizione legislativa la figura di mediatore emerge, dunque, sotto due diversi aspetti: uno positivo e l’altro negativo.
Per quanto riguarda l’aspetto positivo esso si concreta tanto nell’attività di presentazione di persone ignote, quanto nell’intromissione fra persone che già si conoscono o che eventualmente sono già in trattative, per avvicinarle, convincerle o riavvicinarle, qualora le trattative siano state precedentemente interrotte di modo che l’affare possa concludersi.
Per quanto, invece, concerne l’aspetto negativo, esso va ricollegato al fatto che il mediatore, in relazione alla conclusione dell’affare, possa operare nell’interesse di una sola delle parti, e ciò al fine di evitare che si attenuata od esclusa la sua autonomia e l’imparzialità.
In buona sostanza la prestazione del mediatore consiste nel far concludere un affare; la ricorrenza di attività mediatoria deve, dunque, riconoscersi in ogni intervento che presenti efficacia causale rispetto alla conclusione dello stesso.
La prestazione del mediatore può esaurirsi anche nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, sempre che tale indicazione si rilveli efficace al fine della conclusione dell’affare come anche può consistere nella intromissione fra soggetti che stiano già trattando, semprechè l’intervento sia accettato e sia determinante per la positivia conclusione delle trattative, qualunque sia la natura delle difficoltà che esso mediatore contribuisca a superare agevolando la realizzazione dell’affare.