Mediatore professionale

Ulteriori e più speciali obblighi di carattere prevalentemente pubblicistico, che nascono non dal rapporto di mediazione ma derivano dallo status del soggetto intermediario,
sono quelli che incombono sul mediatore professionale in affari su merci e titoli.

Tali obblighi consistono nella osservanza, da parte del mediatore, di determinati adempimenti di natura formale e, più precisamente, come prevede l’ art. 1760 c.c., nella conservazione dei campioni delle merci vendute sopra campione, nell’ identificazione dei titoli negoziati e rilascio al compratore di una lista degli stessi, nell’ annotazione su apposito libro degli estremi essenziali degli affari conclusi per suo tramite.

La loro violazione che, peraltro, non comporta alcuna conseguenza sul piano privatistico determina, come prevede l’ art. 1764 c.c., l’applicazione di una sanzione amministrativa (da euro 5 ad euro 516) alla quale, nei casi più gravi, può aggiungersi la sospensione della professione fino a sei mesi (comma 2°).

(a) Conservazione delle merci vendute sopra campione

Quanto al suo tale obbligo permane in capo al mediatore finchè esiste la possibilità di un’eventuale controversia avente ad oggetto l’identità della merce venduta.

(b) Rilascio al compratore di una lista firmata dei titoli negoziati

Si tratta di un obbligo preordinato alla identificazione dei titoli costituenti oggetto della contrattazione, e quindi mira a facilitare la risoluzione delle controversie che possono sorgere in sede di esecuzione del contratto.

(c) Annotazione su apposito libro degli estremi essenziali del contratto

l’ulteriore obbligo imposto al mediatore professionale dal n.3 dell’ art. 1760 c.c. di tenere un apposito libro con l’indicazione degli estremi essenziali del contratto e di rilasciare alle parti copia sottoscritta di ogni annotazione è rivolto alla prova degli affari conclusi con il suo intervento.

Tale libro, in assenza di una specifica disposizione sul punto, deve essere conservato fino a quando esista la possibilità di controversia in ordine ai contratti annotati, con il limite massimo di dieci anni dalla data di stipula dell’ultimo contratto annotato.