Mediatore marittimo
Svolge l’esercizio di mediatore marittimo chi si occupa della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Originariamente l’attività era subordinata all’iscrizione in un apposito ruolo (ruolo dei mediatori marittimi) tenuto “presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l’industria e il commercio” (art. 4, l. 478/1968).
Con l’entrata in vigore del D.Lgs 26/3/2010 n. 59, è stato soppresso il Ruolo dei mediatori marittimi di cui alla Legge 478/1968 e l’attività di mediatore marittimo è stata assoggettata a Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’art. 19 della legge 241/1990 da presentarsi, per il tramite della Comunicazione Unica, alla Camera di Commercio competente in relazione al luogo ove si intende esercitare l’attività.
Il decreto in questione disciplina unicamente la sezione ordinaria del Ruolo dei mediatori marittimi.
Nulla è innnovato per la Sezione speciale, riservata ai mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici (incarico di presiedere alle pubbliche gare o ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi, come definiti dall’art. 6 della legge n. 478/1968) che non risulta toccata dall’art.75 del D. Lgs. 59/2010.
Con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/10/2011, in vigore dal 12/05/2012, sono state disciplinate le modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di mediatore marittimo e sono state individuate le modalità di passaggio dei soggetti già iscritti nel soppresso Ruolo, nonché i termini entro i quali occorre presentare le relative istanze/denunce all’Ufficio del Registro delle Imprese, pena l’inibizione della continuazione dell’attività.
Per l’esercizio della attività di mediatore marittimo è previsto il possesso, da parte del titolare di impresa individuale, dei preposti e in caso di società dei legali rappresentanti, di requisiti professioniali e di onorabilità.
Requisiti professionali.
E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti: essere in possesso del diploma di istruzione secondaria inferiore e aver superato l’esame di cui all’art. 9 della Legge 478/’68.
Requisiti di onorabilità
Non possono esercitare l’attività di mediatore marittimo coloro che:
– siano interdetti o inabilitati;
– siano stati condannati, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione, per i seguenti delitti: delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni.
Non possono, inoltre, esercitare l’attività coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione contro la deliquenza mafiosa, a norma del Dlgs. 159/2011 e della Legge 646/1982.
L’insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) va comprovata mediante la compilazione dell’apposita AUTOCERTIFICAZIONE di cui all’art. 89 D.Lgs. 159 del 06/09/2011 da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 dello stesso decreto.
Incompatibilità
L’attività di mediatore marittimo è incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato retribuito, fatta eccezione per l’impiego presso imprese aventi per oggetto della loro attività la mediazione marittima; fanno, inoltre eccezione, i rapporti di dipendenza di pubblico impiego in regime di part-time non superiore al 50%.
L’incompatibilità sussiste anche per l’iscrizione nell’apposita sezione del REA.
Diritto di stabilimento
Le imprese aventi sede in uno Stato membro dell’Unione europea che esercitano regolarmente l’attività in tale Stato possono aprire sul territorio nazionale sedi secondarie od unità locali per svolgere la medesima attività.