Mediazione e agenzia
Lo svolgimento di un’attività promozionale per conto del preponente rappresenta una caratteristica peculiare dell’agenzia.
Ma la ricorrenza di tale elemento e le modalità con le quali l’attività suindicata viene svolta denotano, altresì, un’ulteriore prerogativa del rapporto di agenzia, del resto già insita nella stessa natura collaborativa della prestazione dell’agente: il fatto che questi, proprio in virtù del menzionato rapporto che lo lega al preponente, deve (obbligatoriamente) attivarsi per soddisfare le ragioni del preponente medesimo, concretantesi nel favorire con il proprio impegno ed intervento la conclusione di affari in capo a quest’ultimo.
La sua attività, pur consistendo principalmente nella ricerca del cliente, nel prendere contatto con quest’ultimo, nel proporre a quest’ultimo “l’affare” , è perciò sempre svolta nell’interesse di una parte (il preponente), poi tenuto a corrispondere all’agente la relativa provvigione.
E in ciò uno dei principali caratteri che permettono di distinguere l’agenzia dalla mediazione.
E’ sì vero che anche il mediatore svolge pur sempre un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni rendendo così possibile, attraverso il proprio intervento, la conclusione di affari e che, proprio per tale sua funzione, presenta indubbie affinità con l’agente di commercio il quale svolge anch’egli un’attività di intermediazione esaurendo così, al pari del mediatore, la propria prestazione nel favorire tale evento.
Ma pur in presenza di tali affinità, le quali si risolvono in una identità di funzione di tali tipi contrattuali, resta innegabile il fatto che agenzia e mediazione sono figure dotate ciascuna di una propria autonomia la quale emerge da quelle che sono le caratteristiche peculiari che contraddistinguono ciascuno di tali contratti.
E un primo chiaro sintomo di tali diversità lo si coglie proprio dalla norma contenuta nell’ art. 1754 c.c. laddove si individua il mediatore in <<colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza>>.
Carattere essenziale della figura del mediatore è pertanto quella posizione di assoluta imparzialità che lo stesso, per effetto dell’incarico ricevuto, ricopre rispetto agli aspiranti contraenti e che, come visto, è completamente assente nel rapporto di agenzia.
Il mediatore, proprio per l’indicata funzione ricoperta, non puo’ pertanto curare gli interessi di una sola delle parti e non puo’ essere mandatario e rappresentarla nella stipulazione del contratto, la sua prestazione deve essere svincolata da ogni rapporto di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione istitutoria e da qualsiasi altro rapporto che renda riferibile al dominus l’attivita’ dell’intermediario.
Diversamente dall’agente, il mediatore non opera quindi nell’interesse specifico di alcuna delle parti nè è tenuto a svolgere la propria attività nell’ambito di una zona determinata.
La sua attività consiste infatti unicamente in una libera interposizione, diretta a favorire la conclusione di un determinato affare, svincolata da qualunque forma di stabilità: l’attività del mediatore è infatti un’attività occasionale
In ciò essa differisce quindi dall’attività svolta dall’agente, che risulta invece eseguita in favore di una parte ed improntata su un carattere duraturo.