Informazione
Espressione dell’obbligo di imparzialità e lealtà è quello di informazione previsto dall’ art. 1759 c.c.
il quale impone al mediatore di comunicare alle parti tutte le circostanze a lui note che possono influire sulla conclusione dell’affare, portando le parti stesse ad una più esatta valutazione sulla sua convenienza e sicurezza.
L’obbligo non è limitato alle circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel determinato contratto, ma si estende anche alle circostanze che avrebbero indotto le parti a concluderlo a diverse clausole e condizioni.
Tale obbligo, che si estende anche alle notizie inerenti alla solvibilità delle parti, è in ogni caso limitato alle circostanze note al mediatore e, pertanto, deve ritenersi ugualmente soddisfatto anche nel caso in cui l’intermediario abbia fornito informazioni così come le ha ricevute, senza svolgere alcuna indagine sulla effettiva veridicità dei fatti cui l’informazione si riferisce.
L’indagine è infatti compito esclusivo delle parti intermediate.
Se di responsabilità del mediatore per violazione del dovere di cui al primo comma dell’ art. 1759 c.c. si può parlare, è dunque nei soli casi in cui egli, venendo meno al dovere di correttezza o lealtà (che può configurarsi sia nell’ipotesi di un suo <<silenzio>> su circostanze a lui note come anche di un suo comportamento commissivo attraverso dichiarazioni false o inesatte), induca le parti alla conclusione di un contratto alla quale, altrimenti, non si sarebbe giunti.