Imparzialità

Perchè il mediatore possa considerarsi tale è necessario che egli non sia legato ad alcuna delle parti intermediate da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 c.c.).

L’imparzialità del mediatore rappresenta quindi un ulteriore elemento essenziale e costitutivo della mediazione, al punto tale che la sua assenza viene considerata dalla giurisprudenza quale ostacolo alla stessa configurazione dell’istituto.

Questo porta a far sì che qualora l’attività di intermediazione venga svolta dal singolo nell’interesse principale di una delle parti, non si rientrerà più nella tipologia propria della mediazione, venendo tale attività ad assumere i connotati di altra figura contrattuale che trova essa la sua giustificazione causale nel rapporto che lega il singolo intermediario ad una delle parti dell’affare.

L’essenzialità dell’imparzialità risulta poi, con ancor maggiore evidenza, se si ha riguardo alla norma di cui all’ art. 1759 c.c., che pone a carico del mediatore l’obbligo di comunicare alle parti ogni fatto relativo alla valutazione e alla sicurezza dell’affare.

Attraverso tale disposizione il mediatore è infatti tenuto a porre le parti nella condizione di poter valutare obiettivamente la convenienza dell’affare, rendendole edotte circa tutte quelle circostanze che possono influire sulla sua conclusione e, al limite, intervenendo anche nel dissuadere dalla conclusione quella parte che potrebbe subire un danno proprio da circostanze conosciute dal mediatore.

Va però osservato che l’imparzialità non esclude che il mediatore possa ricevere l’incarico da ciascuna delle parti di comunicare all’altra, rispettivamente la proposta, la controproposta e l’accettazione come anche di ricevere la caparra, di precisare i termini del contratto o le modalità di pagamento, di consegnare un contratto tipo da stipulare o un regolamento di condominio ed altri documenti utili per la conclusione dell’affare, senza che con ciò possa mutare la sua opera.

Inoltre l’imparzialità non viene meno per il fatto che:

(a) le parti abbiano pattuito una percentuale sull’eventuale sovraprezzo.

(b) il mediatore si riprometta di conseguire da una delle parti altri vantaggi oltre a quello della provvigione.

(c) sia lasciato al mediatore l’intero sovrapprezzo.

(d) le parti abbiano stabilito di porre la provvigione a carico di uno solo dei futuri contraenti.

(e) il mediatore si sia attivato per far concludere una vendita al proprio debitore, al fine di porre costui nella situazione di soddisfare il suo debito.