Diligenza
Il mediatore è tenuto a compiere tutte quelle attività che si rivelino idonee al raggiungimento del fine perseguito dalle parti intermediate, e, quindi, all’attuazione del risultato che i creditori – clienti, e cioè le parti dell’affare, si attendono.
In altri termini, anche il mediatore deve osservare un comportamento informato al criterio della diligenza, da valutarsi in base alla previsione del 2° comma dell’ art. 1176 c.c., e cioè avendosi riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Il che equivale dire che l’obbligo del mediatore di adottare un comportamento diligente corrisponde all’obbligo dello stesso, tenuto conto dell’attività svolta, di ricorrere a tutti quegli accorgimenti che si rivelino necessari a rendere attuabile la pretesa delle parti intermediate.
Con questo il mediatore dovrà perciò considerarsi adempiente ogniqualvolta la sua attività intermediatrice sia svolta in modo coincidente a quella del tipo ideale del <<buon mediatore>>.
Devono considerarsi espressione del dovere di diligenza del mediatore l’obbligo di
(a) non ostacolare la conclusione dell’affare.
(b) non divulgare le informazioni date dal cliente.
(c) garantire l’identità delle parti intermediate.