Contratti invalidi
Il mediatore non può pretendere la provvigione qualora il contratto intermediato sia nullo ex art. 1418 c.c.(ai sensi del quale <<il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono la nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’ art. 1325 c.c., l’illiceità della causa, l’illiceità dei motivi nel caso indicato dall’ art. 1345 c.c. e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’ art. 1346 c.c.>>) .
Il contratto nullo non produce, infatti, alcun effetto e, in quanto tale, non attua l’interesse perseguito dalle parti.
Diverso è, invece, il caso in cui si tratti di conversione di contratto nullo, prevista dall’art. 1424 c.c. (il quale prevede espressamente che <<il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto di verso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità>>).
Qui il mediatore potrà sicuramente vantare il diritto alla provvigione, poichè l’affare può ritenersi validamente concluso attraverso la conversione dell’originario contratto (nullo) in un diverso contratto (valido).
Diverso, ai sensi dell’ art. 1757 c.c. è, invece, il caso in cui il contratto sia annullabile (o rescindibile).
Qui la provvigione spetta comunque al mediatore semprechè lo stesso non conoscesse i vizi da cui risultava inficiato il contratto invalido.