Autenticità delle sottoscrizioni

Accanto all’obbligo di informazione il legislatore ha posto a carico del mediatore l’osservanza di ulteriori obblighi.

Il 2° co. dell’art. 1759 c.c. prevede, infatti, che <<il mediatore risponde dell’autenticità della sottoscrizione delle scritture e dell’ultima girata dei titoli trasmessi per il suo tramite>>.

In virtù di tale il mediatore, qualora assuma la responsabilità di trasmettere i documenti attinenti all’affare trattato, ha l’ obbligo di verificare l’autenticità e di svolgere tutti quegli accertamenti che, di volta in volta, si rivelano a tal fine indispensabili, risultando con ciò maggiormente salvaguardate le parti intermediate.

Secondo alcuni, tale garanzia, si configura come una garanzia ex lege, analoga, per certi versi, alla garanzia per evizione, che trova la propria giustificazione nella fiducia riposta dalla parte che riceve il documento, per il fatto stesso che sia trasmesso dal mediatore.

Per altri, si tratterebbe di una responsabilità derivante dall’inadempimento dell’obbligo di accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni (Azzolina 1955, 201).

Presupposto di tale obbligo è che i documenti, della cui autenticazione si tratta, siano <<trasmessi per il suo tramite>>.

In altri termini, intendosi tale norma in un significato non restrittivo, occorre che detti documenti siano stati quantomeno formati in presenza del mediatore, senza che si riveli indispensabile la loro trasmissione, da una parte all’altra, attraverso la sua presenza.

L’ambito della garanzia  e la conseguente eventuale responsabilità del mediatore devono ritenersi limitate ai soli documenti che, formati nel corso delle trattative alle quali partecipa il mediatore, abbiano valore negoziale e siano, perciò, suscettibili di ledere quell’interesse alla conclusione dell’affare alla cui tutela sembra preordinata la norma in esame.

L’inosservanza di tale obbligo determina il sorgere in capo al mediatore di una sua responsabilità.

Si tratta di una responsabilità del mediatore collegata al semplice fatto di essere intervenuto nella fase di trasmissione di documenti relativi all’affare trattato.

Egli, così, diviene garante dell’autenticità dell’eventuale sottoscrizione nei confronti del destinatario dell’atto, ed  assume i rischi di un’eventuale non rispondenza a realtà della sottoscrizione medesima.

Dall’individuazione di tale obbligo quale espressione di una vera e propria garanzia ne discende l’estensione della responsabilità del mediatore anche all’autenticità di atti pubblici o scritture private autenticate da persone espressamente qualificate ad attribuire loro pubblica fede come pure ai casi in cui il mediatore, trasmettendo il documento, informi la parte del suo dubbio circa l’autenticità.

Circa i titoli, il riferimento del 2° comma del citato art. 1759 c.c. è da intendersi limitato ai soli titoli all’ordine, con conseguente esclusione di quelli al portatore, in quanto questi ultimi non necessitano di girata.

E ciò anche nel caso in cui si tratti di titoli con girata in bianco.

Qui la garanzia prestata dal mediatore è infatti riferita all’ultima girata del titolo da lui trasmesso, in relazione alla quale egli deve accertare l’autenticità della firma dell’ultimo giratario o comunque farsi firmare la girata da parte di chi glielo consegna.