Affare

L’affare di cui all’art. 1754 c.c. deve avere natura patrimoniale.

E ciò del resto trova conferma nel fatto che la provvigione, in quanto proporzionale all’entità economica dell’affare, presuppone la sua patrimonialità, come anche nel fatto che, a carico delle parti del contratto di mediazione sorgono numerosi obblighi accessori, volti alla conclusione di un negozio avente natura patrimoniale.

Individuato il concetto di affare in un’ottica puramente patrimoniale ne deriva la non ricorrenza della mediazione laddove manchi tale aspetto.

In passato la giurisprudenza attribuiva al termine di affare un significato molto più ampio di quello di negozio giuridico, comprensivo di una serie di situazioni della vita sociale ed economica che non erano riconducibili ala nozione di negozio giuridico.

Oggi si tende invece a considerare il concetto di affare equivalente a quello di contratto.

Non si può, infatti, considerare concluso un affare quando, in mancanza di un vincolo giuridico, le parti possono liberamente sottrarsi agli obblighi assunti

L’affare intermediato deve, infine, essere determinato.