Spese
1. L’agente deve essere rimborsato per le spese da lui sostenute per lo svolgimento dell’attività?
No. Ai sensi dell’art. 1748, ultimo comma, c.c., l’agente non ha diritto a forme di rimborso o risarcimento delle spese affrontate nello svolgimento della propria attività, rimanendo a suo carico i costi e i rischi di un’attività economica organizzata in forma autonoma (Cass., 5.01.1984, n. 35; Cass., 10.12.1982, n. 6770), in quanto la provvigione copre soltanto gli aspetti meramente commerciali (Cass. 3575/1975), non comprendendo né spese di viaggio né eventuali spese accessorie. Rientrano altresì, nell’art. 1748 c.c., le spese di pubblicità che vengano sostenute dall’agente nell’ottica di un proprio interesse ad un’estensione degli affari e quindi all’incremento delle provvigioni. Nè rilevanza alcuna può essere attribuita al fatto che dette spese di pubblicità siano state sostenute in vista di un proseguimento del rapporto. Al riguardo si osserva infatti che la funzione del preavviso (o dell’indennità sostitutiva) è proprio quella di porre l’agente in condizioni di adeguare la propria condotta al preannunciato scioglimento e di alleviare le conseguenze dannose per non aver potuto prevedere in tempo utile la cessazione del rapporto (così Cass., 14.04.1987, n. 3718) .
2. Il contratto di agenzia può prevedere l’obbligo di rimborso di talune spese all’agente?
Si. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, “con il rapporto di agenzia non è incompatibile la previsione dell’obbligo del preponente di rimborsare talune spese sostenute dall’agente” (Cass.,18.06.1985, n. 3676), fatte salve, però, le spese sostenute per la conclusione dell’affare cui questo si riferisce: esse, infatti, come tutti gli oneri complessivamente inerenti all’organizzazione ed alla attività dell’agenzia, sono esclusivamente a carico dell’agente medesimo (Cass., 19.01.1985, n. 156). Ancora, si afferma in giurisprudenza, “ove sia accertato che l’obbligo imposto all’agente di partecipare una volta alla settimana, a riunioni indette dal preponente in una determinata città, fra le piazze assegnategli, costituisca uno dei modi per adempiere agli obblighi di informazioni imposti all’agente dall’art. 1746 c.c., trattandosi di attività dovuta dall’agente, questa deve svolgersi a sue spese, senza possibilità di ottenere il rimborso dal preponente” (Cass., 2.06.1980, n. 3601).