Ruolo agenti
1. Può essere considerato nullo il contratto concluso da un agente non iscritto nel Ruolo?
No, infatti, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, a partire dalla pronuncia del 30.04.1998, ha stabilito, con efficacia diretta nel nostro ordinamento, che la mancata iscrizione nel Ruolo può dare luogo solo a sanzioni amministrative e mai all’invalidità di un contratto, con ciò ritenendo che l’art. 9 della Legge n. 204 del 3.05.1985, il quale subordina la valida stipulazione di un contratto di agenzia all’iscrizione nell’apposito Ruolo, sia in aperto contrasto con la Direttiva CEE n. 86/653 e, dunque, che la stessa sia suscettibile di disapplicazione da parte dei giudici nazionali. Successivamente, la Corte di Giustizia, con la sentenza n. 456 del 13.07.2000, ha precisato che il giudice italiano, per principio generale, è tenuto ad applicare il diritto interno in maniera conforme alla Direttiva CEE. Infine, seguendo l’orientamento ormai consolidato a livello di giustizia europea, anche la Corte di Cassazione (Cass., 18.05.1999, n. 4817, Mass. Giust.Civ., 1999, 2238) ha statuito che, venendo meno il divieto di esercizio per gli agenti non iscritti, conseguentemente, viene a cadere anche la causa di nullità dei contratti con agenti non iscritti ex art. 1418 c.c.
2. Può l’agente concludere validamente un contratto anche se non è iscritto nel Registro delle Imprese?
Si, infatti, la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con la sentenza n. 485 del 6.03.2003, dopo aver ribadito la posizione già assunta in precedenza, confermando come l’iscrizione al Ruolo non rappresenti un elemento essenziale ai fini della validità del contratto di agenzia concluso, altresì, ha affermato che la Direttiva CEE n. 86/653 “deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale la quale subordini all’iscrizione dell’agente di commercio in un albo previsto a tale scopo l’iscrizione dello stesso agente nel Registro delle Imprese, a condizione che la mancanza di quest’ultima iscrizione non pregiudichi la validità di un contratto di agenzia concluso dall’agente con il suo preponente o che le conseguenze della mancata iscrizione non ledano altrimenti la tutela che la detta Direttiva accorda agli agenti commerciali nei rapporti con i loro preponenti”.
3. Può l’agente non iscritto nel Ruolo iscriversi nel Registro delle Imprese?
No, allo stato attuale, l’iscrizione nel Ruolo è condizione imprescindibile per l’iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio, anche qualora l’agente sia in possesso di un regolare contratto di agenzia. Si è così finito per creare una situazione paradossale in cui coloro che non sono iscritti nel Ruolo possono si essere qualificati come “agenti” e, di conseguenza, stipulare un valido contratto di agenzia, ma, nel contempo, viene vietato loro di iscriversi nel Registro delle Imprese laddove questi non abbiano prima provveduto ad iscriversi nel Ruolo. Contro questa situazione, peraltro, si è mosso l’Antitrust con il preciso intento di rimuovere detto sbarramento. Si deve segnalare, però, che il soggetto non iscritto nel Ruolo può, comunque, usufruire dei benefici fiscali previsti per gli agenti in quanto essi non sono mai stati subordinati ad un tale requisito.