Procacciatore di affari
1. Può il procacciatore d’affari essere assimilato all’agente di commercio?
No, infatti, mentre l’attività dell’agente ha carattere di stabilità e comprende l’obbligo, e non la mera facoltà, di promuovere, verso corrispettivo, la conclusione di affari fra il preponente e i terzi, nell’ambito di una determinata zona, il procacciatore d’affari non può operare stabilmente per promuovere la conclusioni di contratti in una zona determinata, in quanto queste ultime sono funzioni tipiche proprie dell’agente di commercio, come tali a lui vietate ex lege n. 204/85. La giurisprudenza, pertanto, nel tentativo di dare sostanza al contenuto del contratto di procacciamento ha utilizzato una definizione in negativo e, precisamente, ha affermato che esso si concretizza nell’attività “di chi raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta dalla quale ha ricevuto l’incarico di procurare le commissioni, ma senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ” (Cass., 17.04.1980, n. 2514, Mass. Giust.Civ., 1980, fasc. 4).
2. Può applicarsi al procacciatore d’affari la normativa in tema di agenzia?
Si, come riconosce la giurisprudenza, “per la relativa disciplina, può farsi ricorso analogico alla normativa concernente il contratto di agenzia” (Cass., 21.12.1982, n. 7072, Mass. Giust.Civ., 1982, fasc. 12), così da riempire il vuoto legislativo lasciato attorno ad una figura, quella del procacciatore d’affari, che, pur rientrando nel novero dei c.d. “contratti atipici”, è una figura che nella pratica commerciale ha da sempre ottenuto un innegabile successo, sia per la funzione economica che è in grado di svolgere che per i risparmi che consente all’impresa, la quale non desideri impegnarsi in maniera diretta. Tuttavia, questo rinvio al contratto di agenzia può essere realizzato solo in via parziale perchè, essendo l’attività del procacciatore limitata alla raccolta degli ordini dei clienti da trasmettere alla ditta da cui il procacciatore ha ricevuto l’incarico, essa non comprende né il diritto di esclusiva nè il vincolo ad una determinata zona. D’altra parte, però, essendo l’attività del procacciatore d’affari caratterizzata da un’ampia autonomia organizzativa e, quindi, al pari dell’agente, dall’assunzione del rischio economico, a ciò si riconnette anche per il procacciatore il sorgere del diritto al compenso, che di regola, in ogni caso, nasce solo se l’affare è portato ad esecuzione.