Privilegio
1. Se il preponente fallisce è prevista una tutela per i crediti derivanti dal rapporto di agenzia?
Si. In relazione all’ipotesi di fallimento del preponente, l’art. 2751 bis, n. 3, c.c., nel testo fissato dalla legge n. 426 del 29.07.1975, accorda un privilegio generale, a favore dell’agente, sui mobili concernente i crediti riguardanti, oltre che le indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia, anche le provvigioni derivanti da detto rapporto per l’ultimo anno di prestazione, il quale secondo la giurisprudenza “va calcolato con riferimento alla data di cessazione del rapporto, coincidente, nel caso di fallimento del preponente, con la dichiarazione di fallimento del medesimo” (Trib. Torino, 17.02.1979, Giust. Civ., 1981, II, 196).
2. L’agente costituito in forma di società di capitali ha diritto al privilegio di cui all’art. 2751 bis c.c. ?
Si. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte ribadito che “l’art. 2751 bis, n. 3, c. c., nell’accordare un privilegio generale sui mobili alle provvigioni ed indennità derivanti dal rapporto di agenzia, trova applicazione indipendentemente dal fatto che l’agente-creditore sia una persona fisica ovvero una società, tenuto conto che la norma medesima, a differenza delle altre disposizioni contenute nel medesimo articolo, non contiene alcuna specificazione sui soggetti titolari del credito, facendo esclusivo riferimento al rapporto da cui esso consegue, e che in tale diversità di scelte, in quanto ricollegata a situazioni obiettivamente non uguali, non è configurabile un contrasto con l’art. 3 della Costituzione (Cass., 10.01.1986, n. 75, GI, 1986, I, 1, 1008).