Provvigione

1. Si può configurare un solo tipo di provvigione a favore dell’ agente?

No, infatti, gli artt. 1748 e 1749 c.c. fanno cenno ad una pluralità di compensi, l’entità dei quali dipende dagli accordi inizialmente pattuiti fra le parti. In particolare, fra i vari tipi di provvigione, si possono distinguere: la , che si realizza quando il compenso è direttamente proporzionale al giro di affari procurato al preponente; il , quale riconoscimento economico per il raggiungimento di determinati obiettivi di vendita, in aggiunta alla percentuale costante; la , in cui la provvigione aumenta in via proporzionale al conseguimento di un dato livello di affari; infine, il , che consiste in un risarcimento mensile che l’azienda riconosce all’agente e che, di regola, è commisurato alla vastità della zona ricoperta dalla sua attività.

2. Le provvigioni vanno calcolate anche sui premi di fine anno, abbuoni, sconti concessi ai clienti?

Certo è che il calcolo della provvigione deve avvenire secondo quanto stabilito tra le parti. Al riguardo si segnala che gli AEC 26.2.2002 Commercio(art. 4), 20.3.2002, Industria (art. 6), prevedono che “i criteri per il conteggio della provvigione saranno stabiliti negli accordi tra le parti” e, in ogni caso, ” non potranno essere dedotti dall’importo a cui è ragguagliata la provvigione gli sconti di valuta concordati per condizioni di pagamento”. Prioritaria è quindi la volontà delle parti. Volontà che può risultare dal contratto – dove è ad esempio inserita una clausola di tale tenore ” La provvigione sarà calcolata sul fatturato al netto di sconti, ristorni, imballi, trasporti, note di credito e di I.V.A.” – come anche da un comportamento concludente. Opzione, quest’ultima, che potrebbe però prestare il fianco a contestazioni da parte dell’agente. Che sia necessaria una identificabilità delle voci da porre in deduzione, onde evitare il rischio di future eccezioni da parte dell’agente viene segnalato anche dalla dottrina. In conclusione si ritiene opportuna una integrazione al contratto di agenzia (ove già non prevista) – al limite anche con una lettera aggiuntiva sottoscritta da entrambe le parti – che individui esattamente la base di calcolo della provvigione.