Piazzisti

1. Possono il piazzista e il commesso viaggiatore essere assimilati all’agente?

No. Mentre, infatti, il piazzista e il commesso viaggiatore sono dipendenti dell’imprenditore, da questo preposti alla promozione delle vendite, l’agente è un vero e proprio imprenditore autonomo c.d. ausiliario, anche se, comunque, occorre evidenziare che l’agente collabora stabilmente con il preponente, peraltro dovendo seguire le istruzioni dettate da quest’ultimo nell’adempiere l’incarico. Qualora, però, il piazzista e il commesso viaggiatore siano in possesso di lettera di incarico di agente o rappresentante, allora, essi rientrano nella categoria degli agenti, dovendo in tal caso iscriversi nell’apposito Ruolo.

2. Può l’agente godere del diritto alla stessa retribuzione prevista per i piazzisti?

No. Poiché i piazzisti sono dei lavoratori subordinati, anche laddove siano dipendenti di un’azienda commerciale, la disciplina collettiva prevista per questa categoria non è estensibile in via analogica alla figura dell’agente: la stessa Corte di Cassazione, del resto, chiamata ad esprimersi sulla questione, ha accolto questo orientamento statuendo che “la disciplina collettiva riguardante una specifica categoria di lavoratori subordinati non può trovare applicazione per una diversa categoria di lavoratori parasubordinati, ostandovi il principio di autodefinizione delle categorie contrattuali, espressione della libertà sindacale della parte stipulante (art. 39, comma 1°, Cost.)” (Cass., 8.02.1986, n. 815, Mass.Giust.Civ., 1986, fasc. 2).