Periodo di prova

1. Le parti di un contratto di agenzia possono prevedere un periodo di prova?

Si. Nel contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale di cui agli artt. 1742 c.c. e s.s., le parti contraenti, nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, possono inserire un patto di prova, al fine di valutare reciprocamente la convenienza di rendere stabile ovvero di risolvere il vincolo contrattuale, subordinando la definitività del rapporto al mancato esercizio della facoltà di recesso entro il periodo di tempo all’uopo prestabilito: la giurisprudenza, infatti, dopo aver avvertito che “la discrezionalità della valutazione negativa espressa incontra il solo limite della buona fede” (Trib. Milano, 18.12.1986, OGL, 1987, 81), riconosce che “tale patto è pienamente valido, purchè il periodo destinato all’effettuazione dell’esperimento sia limitato al tempo necessario e sufficiente per consentire alle parti di compiere la anzidetta valutazione” (Cass., 22.01.1991, n. 544, Mass. Giust. Civ., 1991, fasc.1).