Lealtà e buona fede

1. Nell’esecuzione dell’incarico l’agente deve sempre agire con lealtà e buona fede?

Si. L’art. 1746, 1° comma, c.c., nella sua nuova dizione a seguito delle modifiche attuate con il d.lgs. 15.02.1999, n. 65, se da un lato ha mantenuto gli originari obblighi dell’agente, dall’altro ha introdotto un ulteriore obbligo, rappresentato, appunto, dal dovere posto a suo carico di “agire con lealtà e buona fede”, oltre che di “tutelare gli interessi del preponente”, per di più sancendo, con una norma di chiusura, la nullità di “ogni patto contrario”. Si tratta, peraltro, di un obbligo che costituisce la specificazione di un principio generale già da tempo accolto nel nostro ordinamento all’art. 1175 c.c. e applicato ormai in numerose occasioni dalla giurisprudenza, secondo la quale “nell’esecuzione del contratto l’agente deve comportarsi secondo buona fede ed adempiere le obbligazioni assunte con la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata” (Pret. Torino, 9.05. 1996, GPiem, 1997, 219).