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1. L’omissione dell’obbligo di informazione gravante sull’agente può costituire giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia?

Si. Sebbene, infatti, l’obbligo di informazione gravante sull’agente sia solo un obbligo secondario rispetto a quello principale di promuovere la conclusione di contratti, si ritiene che possano, comunque, darsi casi in cui l’omissione di detto obbligo possa avere conseguenze talmente gravi sull’attività del preponente da costituire giusta causa di risoluzione del contratto di agenzia: sul punto si segnala la decisione della Suprema Corte secondo la quale “l’obbligo imposto all’agente dall’art.1746 c.c. di fornire al preponente informazioni sulle condizioni di mercato nella zona assegnatagli, nonché ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari, pur avendo carattere secondario e strumentale rispetto all’obbligo principale di promuovere la conclusione di affari, può assumere, in concreto, una rilevanza tale da giustificare, in caso di sua violazione, la risoluzione del rapporto per colpa dell’agente, come avviene quando l’omissione delle informazioni, o l’inesattezza di quelle fornite, siano suscettibili di provocare gravi conseguenze negative sull’andamento commerciale dell’impresa preponente” (Cass.,n. 7644 del 19.8.1996, DR, 1997, 256).