Indennita di scioglimento

1. L’indennità suppletiva di clientela e l’indennità di risoluzione del rapporto vanno fatturate dall’agente alla ditta preponente? Sono esse assoggettate ad Iva e a ritenuta d’acconto?

Le indennità tutte ricollegate alla cessazione del rapporto vanno fatturate alla preponente senza però essere assoggettate ad IVA ma solo alla Ritenuta Irpef del 20% e sono trattate con tassazione separata.

2. L’indennità di scioglimento è dovuta anche se si tratta di contratto di agenzia a tempo determinato?

Sì. Ai fini del riconoscimento dell’indennità di scioglimento l’art. 1751 c.c. non distingue tra contratto di agenzia a tempo indeterminato e contratto di agenzia a tempo determinato.

3. Nel caso in cui l’agente ditta individuale decida di trasformarsi in società gli è dovuta l’indennità di cessazione?

La trasformazione dell’agente ditta individuale in società (come anche la cessione del contratto a terzi) equivale ad una interruzione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all’agente. Il rapporto di agenzia è infatti impostato sulla personalità dell’agente. In ogni caso il problema, sotto il profilo del riconoscimento dell’indennità di cessazione, ha ottenuto adeguata risposta nell’art. 1751 c.c. laddove consente all’agente di cedere, d’accordo con il preponente, i suoi diritti ed obblighi ad un soggetto terzo. Tale articolo prevede infatti che in tale ipotesi ” l’indennità non è dovuta … quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia “. Una soluzione, non traumatica, al caso prospettato, potrebbe essere la seguente: l’agente costituisce la società in accomandita semplice, dopodichè con l’accordo della preponente si conviene che il contratto di agenzia prosegua con la società costituita (con cui verrà stipulato contestualmente il nuovo rapporto di agenzia) alla quale, una volta scioltosi in rapporto di agenzia (ovviamente per fatto riferibile alla preponente), verranno liquidate cumulativamente le indennità già maturate dall’agente e le indennità dalla stessa società maturate nel periodo successivo di vigenza del rapporto.