Giudice competente
1. Le controversie relative ai rapporti di agenzia sono sempre assoggettate al rito del lavoro?
No. La giurisprudenza, infatti, ha affermato a più riprese che “la controversia relativa ad un rapporto di agenzia appartiene, ai sensi dell’art. 409 n. 3 c.p.c., alla competenza per materia del pretore, in funzione di giudice del lavoro, solo quando detto rapporto si concreta in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale” (Cass., 4.11.92, n. 11495, Mass.Giust.Civ., 1992, fasc.11), traendone, quindi, la conclusione che, al contrario, non possono rientrare nella previsione di legge gli agenti che assumono una forma societaria, indipendentemente dal fatto che si tratti di società di capitali o di società di persone, in quanto in tale situazione verrebbe in ogni caso a mancare il carattere “personale” della prestazione d’opera. Successivamente, del resto, la giurisprudenza, tornata nuovamente sul punto, ha chiarito che esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro anche l’ipotesi in cui, pur in presenza di una società, la prestazione venga svolta in prevalenza dall’agente socio (Cass., 19.12.1995, n. 12960). 2. Se in costanza di rapporto di agenzia il preponente deduce la violazione del disposto dell’art. 2598 c.c., la controversia rientra nella competenza per materia del giudice del lavoro? Si. Poiché il divieto di concorrenza rientra nel più generale dovere di fedeltà che incombe sull’agente, trattandosi della violazione da parte di quest’ultimo di un obbligo derivante dal rapporto di agenzia, conseguentemente, “la domanda con cui il preponente chiede il risarcimento del danno subito a causa dello sviamento della clientela provocato dal comportamento dell’agente (…) costituisce controversia di lavoro, la cui cognizione appartiene alla competenza per materia del giudice del lavoro (Cass., 23.04.1998, n. 4173,Mass.Giust.Civ., 1998, 865). Al contrario, invece, in giurisprudenza si legge che ”non rientra nella competenza per materia del Pretore in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 409 c.p.c., la controversia fondata sull’illecito extracontrattuale per violazione del disposto dell’art. 2598 c.c, realizzata dall’agente medesimo dopo la cessazione del rapporto contrattuale” (Cass., 26.05.1992, n. 6279, Mass.Giust.Civ., 1992, fasc. 5). 2. La competenza territoriale nelle controversie in tema di rapporti di agenzia spetta al giudice del luogo in cui l’agente ha il proprio domicilio? Si. Infatti, mentre il vecchio testo dell’art. 413 c.p.c. “per tutte le controversie previste dall’art. 409 dello stesso codice – tra cui, quindi, i rapporti di agenzia – richiamava, in via alternativa, il luogo del sorgere del rapporto o quello dell’azienda o della dipendenza” (Cass., 3.02.1996, n. 933, Mass.Giust.Civ., 1996, 155), il nuovo art. 413 c.p.c., così come modificato dall’art. 1 della L. n. 128 del 11.02.1992, ha introdotto, per le controversie relative ai rapporti di parasubordinazione previsti del n. 3 dell’art. 409 c.p.c., un foro esclusivo che è, appunto, quello del domicilio dell’agente, per tale intendendosi il domicilio al tempo del rapporto dedotto in giudizio e non quello, eventualmente diverso, di quando inizia la controversia. Qualora, invece, la controversia fuoriesca dal rito del lavoro, essendo l’agente una società, “la competenza territoriale deve essere determinata indipendentemente dalla struttura giuridica di tale società, sulla base delle disposizioni generali contenute negli art. 18 ss. c.p.c., e non dell’art. 413 stesso codice, la cui applicazione presuppone il carattere personale della prestazione dell’agente” (Cass., 3.12.1994, n. 10422, Mass.Giust.Civ., 1994, fasc. 12).
