Concorrenza

1. Il patto di non concorrenza deve essere stipulato contestualmente alla stipula del contratto di agenzia?

E’ possibile un contratto preliminare di patto di non concorrenza? Quanto alla prima parte del quesito si osserva che il patto di non concorrenza ex art.1751 bis c.c. può essere stipulato sia contestualmente alla conclusione del contratto di agenzia come anche successivamente ad essa. L’importante, ovviamente, è che sussista l’accordo delle parti in ordine alla sua introduzione. Quanto alla seconda parte del quesito, nulla esclude che il patto di non concorrenza possa essere oggetto di un contratto preliminare in virtù del quale le parti si obbligano ora per allora a stipulare un patto di non concorrenza una volta sciolto il rapporto di agenzia. Soluzione, questa, peraltro molto “originale” visto e considerato che difficilmente le parti, una volta sciolto il rapporto di agenzia le parti addiverranno bonariamente alla conclusione di un accordo di siffatta natura. Suggeribile è la convenzione di un patto di siffatta natura all’atto delle conclusione del contratto di agenzia ovviamente tenendosi conto che la sua previsione comporterà una serie di oneri per la preponente.