Controlli del preponente

1. Può l’agente di commercio essere soggetto a penetranti controlli di natura tecnica e amministrativa da parte del preponente?

Si, infatti, in giurisprudenza si ritiene che non sussista una situazione di incompatibilità tra la figura di agente di commercio e l’esercizio di invasivi controlli del preponente, dal momento che “alla stregua dell’art. 1746 c.c., lo svolgimento di una attività autonoma, quale quella di agente, è caratterizzato da una relazione di collaborazione che non esclude la possibilità di istruzione e di controlli amministrativi e tecnici più o meno penetranti in relazione alla natura dell’attività ed all’interesse del preponente” (Cass., 2.04.1986, n. 2267, MFI, 1986): difatti, come chiarito dalla stessa Corte di Cassazione in sentenze successive, “la discriminante essenziale tra rapporto di agenzia e rapporto di lavoro subordinato non è costituita dalla sottoposizione alle direttive altrui, che è elemento presente nell’uno e nell’altro rapporto, ma dal rischio, che è totalmente a carico dell’agente” (Cass., 24.05.1986, n. 3507, GCM, 1986, fasc. 5). Nello stesso senso, perciò, si ritiene compatibile con il contratto di agenzia anche la determinazione, sia pure solo indicativa, degli itinerari da percorrere o del numero di clienti da visitare (Cass. 24.05.1986, n. 3507, MFI, 1986). 2. Può il preponente intromettersi in via continuativa nell’attività dell’agente? No, perchè al preponente compete soltanto il potere di impartire all’agente istruzioni di carattere generale, senza con ciò, peraltro, autorizzare un’intromissione in via continuativa del preponente, attraverso l’esercizio in via sistematica da parte del medesimo di una stabile attività promozionale nell’ambito della zona riservata all’agente. Naturalmente, però, viene fatto salvo il diritto del preponente di pretendere dall’agente ogni informazione che si riveli utile per la valutazione della convenienza dei singoli affari, rientrando tra gli obblighi dell’agente anche quello di informare costantemente il preponente sull’andamento di mercato nella zona in cui opera. L’agente non è tenuto, invece, a relazionare sull’esecuzione della propria attività con periodicità prefissata.