Agente imprenditore

1. Può l’agente essere definito un imprenditore?

Si. L’agente può essere considerato un lavoratore autonomo e, in particolare, un imprenditore, in quanto egli sopporta i rischi caratteristici propri dell’impresa, potendo lucrare un guadagno solo nell’ipotesi di spese inferiori alle provvigioni. L’agente agisce con una propria organizzazione, sia di capitale che di lavoro, assumendosi il rischio economico connesso alla sua qualità di imprenditore: l’attività dell’agente si svolge, infatti, “attraverso un’attività organizzata ed indipendente, posta in essere dallo stesso agente e che è ravvisabile nel semplice coordinamento amministrativo della sua attività con quella del dell’imprenditore e nell’impiego di mezzi, anche elementari, che consentano l’espletamento dell’incarico” (Cass., 10.01.1984, n. 182). 2. Può l’attività di agenzia essere ricompresa nell’elenco di cui all’art. 2195 c.c.? Si. L’attività di agenzia può senza dubbio essere ricondotta nel novero delle attività ausiliarie di cui all’art. 2195, n. 5, c.c., ossia di quelle attività che sono caratterizzate dal fatto di essere esercitate da un imprenditore a vantaggio di altri imprenditori, essendo l’agente un imprenditore commerciale, ausiliario autonomo, come tale non vincolato da subordinazione nei confronti dell’imprenditore preponente, la cui attività “ è posta in essere dall’agente per realizzare quello stabile rapporto di collaborazione in cui trova espressione la finalità obiettiva per la quale il negozio di agenzia ha avuto vita” (Cass., 10.01.1984, n. 182).