D.P.R. 30.4.1968, N .758 – Norme regolamentari del trattamento integrativo di previdenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
TITOLO I
Dei soggetti
1. Il fondo di previdenza, istituito presso l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) in attuazione degli accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, provvede a norma dell’art. 29 della L. 22 luglio 1966, n. 613 , all’erogazione in favore degli agenti e rappresentanti di commercio di prestazioni previdenziali integrative del trattamento derivante dall’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti prevista dalla legge medesima.
Il fondo di cui al comma precedente conserva la natura di gestione separata ai sensi dello statuto dell’ENASARCO ed è disciplinato dal presente decreto.
Le prestazioni previdenziali integrative di cui al comma primo sono previste dalle norme del titolo III del presente decreto.
TITOLO II
Dei contributi e delle altre entrate
2. Il fondo è alimentato:
a) da un contributo a carico delle ditte mandanti commisurato al 3 per cento delle provvigioni liquidate all’agente e rappresentante e da un pari contributo, a carico dell’agente e rappresentante, che verrà trattenuto dalle ditte medesime all’atto della liquidazione delle provvigioni stesse.
I contributi di cui sopra sono dovuti sulle provvigioni liquidate nell’anno nel limite di due milioni di lire e nel limite di due milioni e mezzo se l’agente e rappresentante sia impegnato ad esercitare in esclusiva la sua attività per una sola ditta. A tali effetti non si considerano provvigioni le somme corrisposte esclusivamente a titolo di rimborso o di concorso spese effettivamente sostenute;
b) dai trasferimenti effettuati a norma dell’art. 5;
c) dalle entrate derivanti dagli investimenti effettuati a norma dell’art. 8;
d) da ogni altra entrata che affluisce al fondo in conformità delle norme vigenti.
3. I contributi di cui alla lettera a) dell’art. 2, trattenuti sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti di commercio e quelli di pertinenza delle ditte mandanti devono essere versati all’ENASARCO dalle ditte in una unica soluzione, all’atto del pagamento delle provvigioni, e, comunque, entro tre mesi dalla data dell’avvenuta liquidazione di queste.
Il versamento dei contributi deve essere accompagnato da una distinta da cui risulti:
- a) la ragione sociale o la denominazione della ditta versante, l’indirizzo ed il numero di posizione assegnato dall’ENASARCO alla stessa;
- b) il periodo al quale afferisce la liquidazione delle provvigioni relative ai contributi versati;
- c) i dati anagrafici e la matricola di ciascun agente e rappresentante;
- d) il timbro e la firma della ditta versante.
Qualora il versamento sia effettuato con vaglia postale o sul conto corrente postale dell’ENASARCO dovranno essere riportati sulla distinta gli estremi della ricevuta postale.
La ricevuta del versamento verrà rilasciata direttamente dall’ENASARCO, a meno che il versamento stesso non sia effettuato a mezzo di vaglia postale o sul conto corrente postale dell’ENASARCO. In questi ultimi casi la ricevuta postale sostituirà a tutti gli effetti quella dell’ENASARCO.
4. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi di cui all’art. 2, lettera a), le ditte mandanti, oltre al pagamento dei contributi dovuti per la quota a proprio carico e per quella a carico degli agenti e rappresentanti, sono tenute al pagamento delle spese e degli interessi di mora in favore dell’ENASARCO nella misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto.
È in facoltà delle ditte mandanti di versare i contributi sulle provvigioni corrisposte agli agenti e rappresentanti ed eccedenti i massimali previsti dall’art. 2, lettera a).
Non è ammesso il versamento di contributi prescritti ai sensi dell’art. 2948 del codice civile.
Gli obblighi derivanti all’ENASARCO per effetto del presente decreto nei confronti degli agenti e rappresentanti sorgono alla data di ricezione dei versamenti, sempreché gli stessi siano accompagnati dalla distinta di cui all’art. 3.
In caso di versamenti non accompagnati da distinta, gli obblighi di cui al comma precedente sorgono dalla data di ricezione della distinta stessa.
5. L’agente e rappresentante ha facoltà di richiedere all’ENASARCO il trasferimento sul proprio conto individuale, di cui all’art. 6, dei contributi, a suo carico e di quelli versati dalle ditte mandanti a proprio carico, di cui all’art. 12 dell’accordo economico collettivo 30 giugno 1938, e successive modificazioni anteriori agli accordi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958.
La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto.
Il trasferimento previsto dal comma primo è irrevocabile e le relative somme restano definitivamente vincolate al conto individuale come previsto dall’art. 7.
In caso di scioglimento di contratti di agenzia e rappresentanza per i quali sia prevista la restituzione alle ditte mandanti dei contributi di propria spettanza, l’ENASARCO provvederà a reintegrare le ditte medesime di quanto esse avessero diritto di ripetere.
6. L’ENASARCO alla ricezione del primo versamento istituirà per ciascun agente e rappresentante un conto individuale sul quale annoterà i versamenti effettuati dalle ditte.
Sul conto di cui al comma precedente dovranno essere annotati i trasferimenti effettuati ai sensi dell’art. 5 e gli accrediti derivanti da attribuzioni di utili, nonché gli eventuali addebiti.
All’atto della istituzione del conto individuale di cui al primo comma, l’ENASARCO rilascerà all’agente e rappresentante un certificato di iscrizione.
Nel trimestre successivo alla approvazione del bilancio consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l’ENASARCO trasmetterà a ciascun agente e rappresentante un estratto del conto ad esso intestato. Entro la stessa data, provvederà ad inviare alle ditte mandanti un estratto-conto dei contributi versati.
Ove non siano pervenuti reclami entro tre mesi dall’invio, l’estratto-conto si intenderà definitivamente approvato dagli interessati.
7. Il conto individuale di cui all’art. 6, anche per la parte dei contributi a carico delle ditte, resterà vincolato fino al cornpimento del 60° anno di età da parte dell’agente e rappresentante salvo quanto previsto dall’art. 14.
8. Tutte le entrate del fondo, dedotte le spese per la gestione dello stesso, saranno impiegate secondo un piano determinato anno per anno dal consiglio di amministrazione dell’ENASARCO il quale fissa le relative quote nelle seguenti forme:
a) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) annualità dovute dallo Stato;
c) cartelle o titoli equiparati emessi dagli istituti esercenti il credito fondiario;
d) depositi fruttiferi presso istituti di credito di notoria solidità:
e) beni immobili;
f) mutui ipotecari.
Gli investimenti diversi dall’acquisto di titoli di Stato devono in ogni caso garantire un utile superiore a quello che si ricaverebbe dall’acquisto di essi.
Il piano annuale è sottoposto all’approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
In ogni caso deve essere destinata a depositi su conti correnti, secondo la previsione di cui al comma primo, al punto d), una percentuale delle entrate idonea ad assicurare in ogni momento la disponibilità dei fondi per le prestazioni spettanti agli iscritti.
I singoli investimenti, nei limiti del piano annuale di cui sopra, sono deliberati dal consiglio di amministrazione dell’ENASARCO previo parere di apposito comitato espresso dallo stesso consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente la facoltà di deliberare, su conforme parere del comitato di cui al comma precedente, gli investimenti concernenti:
depositi su conti correnti fruttiferi presso istituti di credito;
mutui ipotecari inferiori a venti milioni di lire.
TITOLO III
Delle prestazioni
9. Le prestazioni del fondo consistono in:
a) pensioni di vecchiaia;
b) pensioni di invalidità;
c) pensioni ai superstiti;
d) liquidazioni in capitale.
10. Ai fini della acquisizione del diritto alle prestazioni di cui agli articoli seguenti e della determinazione delle stesse, si intende:
a) per «anzianità contributiva» il numero degli anni coperti da contribuzione non liquidata, con riferimento all’anno per il quale i contributi sono stati versati. Si fa eccezione per quanto stabilito dall’ultimo comma dell’art. 30;
b) per «provvigione liquidata» l’importo sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell’art. 2, con riferimento all’anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all’anno si considerano afferenti ad anno intero.
È in facoltà dell’ENASARCO richiedere, al fine di controllare l’esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigioni e dei mandati di agenzia.
I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento saranno considerati come afferenti all’anno in cui sono stati versati.
11. L’agente e rappresentante che abbia maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva e che abbia compiuto il 60° anno di età, acquisisce il diritto di optare tra:
a) la pensione annua di vecchiaia reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961 fino alla data del conseguimento del diritto per quanti sono gli anni di anzianità contributiva, fino ad un massimo di 40 quarantesimi;
b) la liquidazione del conto individuale.
L’agente e rappresentante che intende esercitare il diritto di cui al comma primo deve presentare domanda all’ENASARCO, su apposito modulo, indicando irrevocabilmente il trattamento di pensione o di liquidazione per il quale decide di optare.
Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere trasmesso alla direzione generale dell’ENASARCO in Roma, a mezzo di plico raccomandato con ricevuta di ritorno.
L’agente per ottenere la prestazione prescelta dovrà rimettere all’ENASARCO la documentazione da questo richiesta.
Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.
L’agente che presenta domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente ha diritto alla pensione che gli sarebbe spettata all’atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui all’allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
12. Qualora a favore dell’agente e rappresentante che abbia conseguito il diritto a pensione venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per la instaurazione di nuovi rapporti, dopo il quinto anno dalla data di conseguimento del detto diritto a pensione l’agente può chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione calcolato secondo i criteri stabiliti dalla lettera a) dell’art. 11.
Qualora successivamente alla liquidazione del supplemento di pensione l’agente e rappresentante continui l’attività, e fino alla cessazione totale di questa, si procederà ogni biennio a liquidazione di ulteriori supplementi di pensione calcolati secondo i criteri stabiliti dalla lettera a) dell’art. 11.
13. Qualora a favore dell’agente e rappresentante che ha ottenuto la liquidazione del conto individuale venga istituito un nuovo conto, sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l’instaurazione di nuovi rapporti, al raggiungimento di una anzianità contributiva di almeno 15 anni in dipendenza del nuovo conto, l’agente e rappresentante ha facoltà di optare tra:
a) la pensione annua di vecchiaia reversibile calcolata come previsto dalla lettera a) dell’articolo 11;
b) la liquidazione del conto individuale.
Per la presentazione della domanda e per la decorrenza della pensione si applicano le disposizioni di cui all’art. 11.
All’agente e rappresentante che alla data di scioglimento di tutti i rapporti di agenzia si trovi nelle condizioni di cui al comma primo ma non possa far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva successivi alla erogazione della prima prestazione, compete la liquidazione del nuovo conto individuale.
14. L’agente e rappresentante che abbia subito una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possa far valere almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nell’ultimo quinquennio, acquisisce il diritto di optare tra:
a) una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva;
b) la liquidazione del conto individuale.
Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all’art. 11.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
15. L’accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall’ENASARCO.
La decisione su ogni contestazione relativa all’accertamento dello stato di invalidità permanente e assoluta è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall’ENASARCO e dall’iscritto ed il terzo nominato dai primi due, o in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l’iscritto ha la sua residenza.
L’accertamento del collegio medico è definitivo.
Qualora, a richiesta dell’agente e rappresentante, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosca l’invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo, saranno a carico del richiedente.
L’ENASARCO ha facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.
16. Il pensionato per invalidità, a cui favore venga istituito un nuovo conto per effetto dell’instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, perde il diritto alla pensione di invalidità dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata l’istituzione del nuovo conto.
In tal caso l’agente e rappresentante ha facoltà di richiedere, entro un anno, la ricostruzione del proprio conto individuale dalla data della sua prima iscrizione al fondo previa restituzione delle rate di pensione di invalidità riscosse.
La restituzione totale delle rate di pensione di invalidità dovrà avvenire entro tre anni dalla data di cui al comma primo.
17. L’agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che abbia provveduto alla ricostruzione del conto ha diritto alle prestazioni previste dal presente decreto sulla base dell’anzianità contributiva maturata precedentemente e posteriormente al periodo di invalidità.
18. L’agente e rappresentante che ha perduto il diritto alla pensione di invalidità e che non abbia provveduto alla ricostruzione del conto potrà far valere, gli effetti delle prestazioni previste dal presente decreto, solo l’anzianità contributiva maturata successivamente alla istituzione del nuovo conto.
19. In caso di morte dell’agente e rappresentante non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 5 anni di anzianità contributiva, di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell’art. 21 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall’art. 22.
Fermo restando il requisito dell’anzianità contributiva minima di cui al comma primo, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell’agente risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta minima che non potrà essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70% della media annua delle provvigioni liquidate dal 1° gennaio 1961 fino alla data del decesso.
20. Ai superstiti, indicati nell’art. 22, dell’agente e rappresentante pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso art. 22 della pensione goduta dall’agente.
Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell’agente e rappresentante sia stato istituito un nuovo conto, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all’agente e rappresentante stesso ai sensi dell’art. 12.
La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non potrà comunque essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70% della media delle provvigioni annue liquidate dal 1° gennaio 1961 per quanti sono gli anni di contribuzione.
21. Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli artt. 19 e 20:
a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso o di entrambi i coniugi. Quando il superstite sia il marito il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest’ultima, egli risulti inabile al lavoro;
b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili a lavoro ed a carico dell’agente e rappresentante al momento del decesso di questi. Per i figli superstiti che risultino a carico dell’agente e rappresentante al momento del decesso e non prestino lavoro reretribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anno qualora frequentino una scuola media professionale e per tutta la durata del corso legale ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l’università. Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell’agente e rappresentante risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano né coniuge, né figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affiliati, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’agente e rappresentante fu affidato;
d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, sempreché gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell’agente e rappresentante risultino permanentemente inabili al lavoro ed a suo carico.
Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell’agente e rappresentante se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo.
Per l’accertamento dell’inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all’art. 15.
Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l’agente e rappresentante abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni o, se in età inferiore, qualora il matrimonio sia durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i due coniugi sia maggiore di venti anni.
Si prescinde dal requisito di età del pensionato, dalla durata del matrimonio e dalla differenza di età tra i coniugi quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l’evento:
1) il coniuge che passi a nuove nozze;
2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;
3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età, qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio;
4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.
22. Le pensioni indirette e di reversibilità di cui agli artt. 19 e 20 sono determinate in base alle seguenti aliquote:
a) per il coniuge e i figli superstiti:
60% per 1 superstite
75% per 2 superstiti
90% per 3 superstiti
100% per 4 o più superstiti;
b) per i genitori:
30% per ciascuno di essi;
c) per i fratelli e sorelle:
30% per un fratello o sorella
60% per due o più fratelli e sorelle.
Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto ai minimi di pensione previsti dal comma secondo dell’art. 19 ed al comma terzo dell’art. 20.
Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.
Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto alla attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.
23. Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell’agente e rappresentante.
Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore del fondo.
24. L’agente e rappresentante al compimento del 60° anno di età ha la facoltà di richiedere la liquidazione del proprio conto individuale.
Qualora l’agente e rappresentante divenga totalmente e permanentemente invalido e non sia in possesso dei requisiti di cui al comma primo dell’art. 14, ha diritto alla liquidazione del proprio conto individuale.
25. La pensione è corrisposta in 13 mensilità, pagabili a rate bimestrali di norma entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.
La tredicesima mensilità è corrisposta unitamente alla rata di dicembre.
TITOLO IV
Disposizioni varie
26. Gli utili netti della gestione, dedotta la quota che sarà accreditata sui conti individuali degli iscritti e che non potrà essere inferiore al 2% del relativo saldo alla fine dell’esercizio dell’anno precedente, saranno accreditati al fondo.
26. Almeno ogni quattro anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico del fondo, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
27. Sui ricorsi concernenti l’applicazione del presente decreto deciderà, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell’ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell’ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.
I ricorsi dovranno essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell’ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 90 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all’interessato del provvedimento impugnato e dovranno contenere:
a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
b) gli estremi del provvedimento impugnato;
c) i motivi del ricorso e l’eventuale documentazione;
d) la firma del ricorrente.
La decisione del consiglio di amministrazione deve essere pronunciata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata pronunciata, l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria.
29. L’agente sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all’ENASARCO, ha la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, di versare all’ente l’importo addebitato.
Qualora l’agente non si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l’importo addebitato non sarà portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita sarà trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.
30. I versamenti volontari eseguiti dall’agente e rappresentante a norma degli artt. 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione della provvigione media e sono considerati come riferiti all’anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.
Gli importi derivanti da liquidazioni dell’indennità di risoluzione del rapporto, trasferiti dall’agente sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computabili ai fini della determinazione della provvigione media e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l’indennità è stata accantonata dalle ditte.
L’importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all’ENASARCO, versato sul conto individuale anteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, con riferimento all’anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all’ENASARCO.
I contributi pervenuti all’ENASARCO dal 1939 al 1950 e trasferiti dall’agente, ai sensi dell’art. 5, sul conto individuale, vengono considerati, ai fini della determinazione della anzianità contributiva come riferiti agli anni in cui il versamento stesso è pervenuto all’ente.
31. Qualora il conto dell’agente e rappresentante per periodi successivi al 1° gennaio 1961 non risulti coperto da contribuzioni per almeno un triennio, il computo della pensione è effettuato sulla base della media delle provvigioni annue liquidate nell’ultimo triennio coperto da contribuzioni.
Le pensioni in godimento ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto sono revisionate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.
Nella revisione delle pensioni non sono applicabili i coefficienti della allegata tabella A.
In ogni caso è garantita una pensione non inferiore ai 15 quarantesimi del 70% delle provvigioni medie prese a base del computo e, comunque, è assicurato un aumento del 20% della pensione in godimento.
Qualora, posteriormente al collocamento in pensione, sia stato istituito un nuovo conto per effetto di versamenti pervenuti a seguito della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia o per la instaurazione di nuovi rapporti, la pensione, revisionata in base ai commi precedenti dovrà essere integrata con un supplemento di pensione, calcolato come stabilito alla lettera a) dell’art. 11 con riferimento al periodo di anzianità maturato dopo il collocamento in pensione ed alla media delle provvigioni annue di cui ai versamenti effettuati al fondo.
La pensione revisionata in base alle norme del presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.
32. L’agente e rappresentante, che essendo in possesso dei requisiti necessari per ottenere la pensione in base alle norme del regolamento del fondo di previdenza approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962 , ha optato per ia liquidazione del proprio conto individuale e per il quale, successivamente alla liquidazione, sia stato acceso un nuovo conto presso il fondo, può richiedere la pensione prevista dal presente decreto, purché abbia maturato la nuova anzianità contributiva minima fissata nel seguente prospetto in relazione all’anno di presentazione della domanda:
====================================================
Anno di presentazione Anzianità contributiva
della domanda di pensione minima
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1968 5 anni
1969 6 anni
1970 7 anni
1971 8 anni
1972 9 anni
1973 10 anni
1974 11 anni
1975 12 anni
1976 13 anni
1977 14 anni
1978 15 anni
La misura della pensione sarà pari a un quarantesimo del 70% della media delle provvigioni liquidate per ogni anno di effettiva contribuzione.
33. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Con pari decorrenza cessa di aver vigore il regolamento del fondo di previdenza dell’ENASARCO approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962 .
Tabella A
Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia:
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,07
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,15
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,23
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,32
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,46
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,53
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,60
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,67
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,74