D.P.R. 24.6.1978, N. 460 – Variazioni all’aliquota contributiva, al massimale e all’importo minimo dei contributi dovuti all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Articolo unico.
L’aliquota contributiva, il massimale e l’importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono così variati:
a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del preponente e 4 per cento a carico dell’agente o del rappresentante di commercio;
b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l’agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 7.500.000 annue per ciascun preponente in ogni altro caso;
c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l’agente o il rappresentante di commercio sia impiegato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.