D.P.R. 31.3.1983, N. 277 – Variazioni all’aliquota contributiva e ai massimali annui di contribuzione di cui all’art. 6, primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

Articolo unico

L’aliquota contributiva e i massimali annui di contribuzione di cui al primo comma dell’art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono così variati:

a) aliquota contributiva: 5% a carico del preponente e 5% a carico dell’agente o rappresentante di commercio;

b) massimali annui di contribuzione: L. 24.000.000 qualora l’agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e L. 10.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso.