D.P.R. 16.1.1961 n. 145 – Norme sul trattamento economico e normativo per gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali.

Articolo unico. 

I rapporti costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati l’accordo 20 giugno 1956, relativo alla disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, nonché l’accordo 17 luglio 1957 per la redazione delle disposizioni regolamentari di cui agli articoli 19 e 20 del predetto accordo economico 20 giugno 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli agenti e rappresentanti di commercio delle imprese industriali