Patto di non concorrenza (Modello 3)

Patto di non concorrenza

Premesso:

– che con contratto di agenzia in data __________________ Alfa s.p.a., di seguito denominata PREPONENTE, conferiva a Mario Rossi (o Beta s.r.l., se trattasi di società), di seguito denominata / o AGENTE l’incarico di agente di commercio;

– che è intenzione delle parti introdurre un patto di non concorrenza dell’AGENTE nei confronti della PREPONENTE per il periodo successivo allo scioglimento del contratto di agenzia;

tutto ciò premesso, tra Alfa s.p.a. e Mario Rossi (o Beta s.r.l., se trattasi di società) si conviene quanto segue:

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo;

2) Successivamente allo scioglimento del contratto l’AGENTE non potrà svolgere attività promozionale per conto di aziende concorrenti con la PREPONENTE nell’ambito della medesima zona, clientela e genere di beni o servizi in riferimento ai quali è stato concluso il presente contratto di agenzia;

3) La vigenza di detto obbligo è stabilita in ……. anni /mesi (1) a decorrere dallo scioglimento del rapporto;

4) In conseguenza di tale obbligo dell’AGENTE, la PREPONENTE gli corrisponderà una indennità nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli AEC (2);

5) In caso di inosservanza dell’AGENTE all’obbligo di non concorrenza, la PREPONENTE avrà diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di indennità oltre all’eventuale risarcimento del danno.

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Memento:

1) ai sensi dell’ art. 1751 bis c.c. il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni;

2) per la determinazione e dei criteri di calcolo dell’indennità di scioglimento v. AEC 2002;

3) per la regolamentazione legislativa v. art. 1751 bis c.c.