Patto di non concorrenza (Modello 2)
*) (Patto di opzione in ordine al divieto di concorrenza postcontrattuale).
L’AGENTE riconosce irrevocabilmente alla PREPONENTE il diritto di opzione per perfezionare, ai più tardi contestualmente all’invio da parte della PREPONENTE della comunicazione di recesso o di risoluzione del Contratto ovvero entro ….. (………) giorni dalla ricezione della comunicazione dell’AGENTE di recesso o di risoluzione del Contratto, un patto di non concorrenza in forza del quale, per il periodo di ……. anni/mesi (1) dalla cessazione del presente Contratto, l’AGENTE non potrà trattare, direttamente o indirettamente, prodotti che siano in concorrenza con i Prodotti ……………….. o comunque a questi assimilabili, né prodotti di qualunque tipo provenienti da un concorrente della PREPONENTE.
Inoltre, l’AGENTE non potrà, per il medesimo periodo, produrre direttamente o indirettamente prodotti che siano in concorrenza con i Prodotti della PREPONENTE e non potrà acquisire o mantenere, neppure indirettamente, partecipazioni o interessi o rapporti commerciali e/o professionali in genere in società o altri enti che trattino o che producano prodotti in concorrenza con i Prodotti della PREPONENTE.
Tale divieto sarà circoscritto alla zona competenza dell’AGENTE.
La PREPONENTE s’impegna a corrispondere all’AGENTE, che accetta, quale corrispettivo del divieto di non concorrenza, il trattamento prescritto dall’art. 14 AEC 20 marzo 2002 (2) e dalla tabella richiamata da tale ultima disposizione e successive modificazioni.
In caso di violazione da parte dell’AGENTE del patto di non concorrenza di cui al presente articolo l’AGENTE dovrà restituire alla PREPONENTE gli importi eventualmente già percepiti a tale titolo nonché corrispondere alla stessa PREPONENTE a titolo di penale una somma di ammontare pari al …. % del corrispettivo dovuto al medesimo AGENTE in forza del patto di non concorrenza, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore.
A fronte dei riconoscimento da parte dell’AGENTE del diritto di opzione di cui al presente articolo, spetterà al medesimo AGENTE un corrispettivo pari al …. % sulle provvigioni liquidate.
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*) Inserire il numero progressivo della clausola
Memento:
1) ai sensi dell’ art. 1751 bis c.c. il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni;
2) per la determinazione dell’indennità di scioglimento e dei criteri di calcolo v. anche AEC 2002;