Patto di non concorrenza (Modello 4)

) Patto di non concorrenza

L’Agente si obbliga, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1751 bis c.c., per il periodo di ___ anni (max. 2) a decorrere dalla cessazione del presente contratto, a non prestare, né direttamente, né indirettamente in forma autonoma o subordinata, alcuna attività che possa trovarsi in concorrenza con l’attività del Preponente nel territorio di ___.

In occasione della cessazione del rapporto, a titolo di corrispettivo per l’applicazione del patto di non concorrenza nei termini sopra previsti, verrà corrisposta all’Agente un’indennità calcolata ai sensi dell’art. 14 dell’A.e.c. 30 luglio 2014 per l’industria.

Fermo restando quanto sopra e fatta salva la restituzione di quanto versato a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza e l’eventuale risarcimento dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., in caso di violazione del presente patto l’Agente sarà soggetto all’applicazione di una penale di ammontare pari al 50% della suddetta indennità.