Patto di non concorrenza (Modello 1)

*) (Patto di non concorrenza)

Successivamente allo scioglimento del contratto l’AGENTE non potrà svolgere attività promozionale per conto di aziende concorrenti con la PREPONENTE nell’ambito della medesima zona, clientela e genere di beni o servizi in riferimento ai quali è stato concluso il presente contratto di agenzia.

La vigenza di detto obbligo è stabilita in ……. anni /mesi (1) a decorrere dallo scioglimento del rapporto. In conseguenza di tale obbligo dell’AGENTE, la PREPONENTE gli corrisponderà una indennità nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli AEC (2).

In caso di inosservanza dell’AGENTE all’obbligo di non concorrenza, la PREPONENTE avrà diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo di indennità oltre all’eventuale risarcimento del danno.

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*) Inserire il numero progressivo della clausola

Memento:

1) ai sensi dell’ art. 1751 bis c.c. il patto di non concorrenza non può eccedere i due anni;

2) per la determinazione dell’indennità di scioglimento e dei criteri di calcolo v. AEC 2002;

3) per la regolamentazione legislativa v. art. 1751 bis c.c.